Cassazione Penale, Ordinanza n. 09688/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda due imputati condannati per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La Corte di appello aveva confermato la decisione del G.U.P. che li aveva ritenuti responsabili, con pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno, per fatti commessi a Sciacca il 25 ottobre 2022. Nel ricorso, uno degli imputati aveva censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione e sostenendo che il suo ruolo fosse di mera connivenza non punibile, mentre l’altro imputato aveva contestato il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Quest’ultimo aveva inoltre insistito nella memoria difensiva per l’accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto anche il motivo sulla pena manifestamente infondato, poiché la sanzione era stata determinata al minimo edittale e ulteriormente mitigata dalle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che miravano a una rivalutazione del compendio probatorio e della qualificazione giuridica del fatto, osservando che i giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e coerente: la detenzione riguardava cocaina ed eroina in quantitativi e modalità di confezionamento compatibili con un’attività di spaccio non trascurabile; inoltre, per uno degli imputati, la condotta non era mera connivenza ma un contributo causale consistente nel trasporto della sostanza con autovettura, con droga ben visibile e con reazione nervosa al controllo. Anche la doglianza sulla pena è stata respinta perché la Corte territoriale aveva già applicato il minimo edittale e valorizzato le attenuanti generiche. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per il concorso di persone nel reato di stupefacenti
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per detenzione illecita di stupefacenti finalizzata allo spaccio
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
invocato dai ricorrenti per sostenere la configurabilità della fattispecie di lieve entità; la Corte ne esclude il riconoscimento sulla base dei dati fattuali valorizzati dai giudici di merito
richiamato dalla difesa per contestare il trattamento sanzionatorio
richiamato dalla difesa per contestare il trattamento sanzionatorio
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del quantitativo di sostanza e delle modalità di confezionamento: la presenza di pluralità di sostanze e il frazionamento in dosi può escludere la lieve entità.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- La mera connivenza non è punibile, ma il trasporto consapevole di stupefacente visibile nell’autovettura può integrare un contributo causale punibile nella condotta di spaccio.
- La doglianza sulla determinazione della pena è infondata quando il giudice di merito abbia applicato il minimo edittale e abbia già riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione, rendendo la censura priva di reale incidenza.
- L’inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →