Cassazione Civile, Ordinanza n. 27260/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'esercizio, da parte di un consorzio industriale, della facoltà di riacquistare aree cedute per insediamenti produttivi e gli stabilimenti ivi realizzati, ai sensi dell'art. 63 L. n. 448/1998. La società cessionaria aveva acquistato terreni per un investimento produttivo-industriale; successivamente il consorzio aveva promosso il procedimento di riacquisto e il tribunale aveva nominato un perito per stimare il valore degli stabilimenti. La Corte d'appello, all'esito di CTU, aveva determinato il corrispettivo dovuto alla società, comprendendo il prezzo attualizzato delle aree e il valore dei fabbricati. Il consorzio ricorreva per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione dell'art. 63, comma 3, L. n. 448/1998, sostenendo che nella stima dovesse tenersi conto anche dell'idoneità degli immobili a un nuovo uso industriale, delle finalità pubblicistiche dell'ente e di una clausola contrattuale del contratto originario di cessione che, a suo dire, limitava il rimborso alle opere utili nei limiti dell'utilizzazione per l'ente venditore. Con il secondo motivo deduceva sempre violazione dell'art. 63 L. n. 448/1998, sostenendo che il riacquisto fosse solo una facoltà del consorzio e non un obbligo, sicché la Corte d'appello non avrebbe potuto ordinare il pagamento in favore della società. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che era carente di autosufficienza e nuovo rispetto al giudizio di merito, oltre a risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio; ha inoltre chiarito che la clausola contrattuale invocata riguardava una possibile risoluzione per inadempimento, non allegata né scrutinabile in questa sede, e che comunque, una volta esercitato il potere di riacquisto, il giudice ordinario si occupa solo della quantificazione del prezzo. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte ha ribadito che, una volta esercitato il diritto potestativo pubblico di riacquisto, il consorzio diventa proprietario dei beni, mentre la determinazione del prezzo segue come fase successiva e non è una scelta discrezionale idonea a elidere l'obbligo di corrispondere il corrispettivo stimato. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del consorzio alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del consorzio. Ha affermato che, nel procedimento di riacquisto ex art. 63 L. n. 448/1998, il giudice ordinario conosce della sola quantificazione del prezzo dovuto, mentre la decisione pubblicistica di riacquisto e le questioni di risoluzione/riacquisizione restano nella sfera del giudice amministrativo. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che tendevano a rimettere in discussione l'interpretazione di una clausola contrattuale non integralmente trascritta e non affrontata in appello, nonché la diversa valutazione delle risultanze di CTU. Ha inoltre respinto l'idea che il riacquisto fosse una mera facoltà liberamente esercitabile dopo la stima: una volta adottato il provvedimento di riacquisto, il trasferimento della proprietà è già avvenuto e la determinazione del prezzo è soltanto un momento successivo di liquidazione del quantum. Il consorzio è stato condannato al rimborso delle spese di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 63 L. 23 dicembre 1998, n. 448
La norma attribuisce ai consorzi industriali un diritto potestativo pubblico di riacquisto delle aree cedute e, se del caso, degli stabilimenti realizzati; il prezzo delle aree va attualizzato, mentre il valore degli stabilimenti è determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale e depurato dei contributi pubblici. La controversia sulla quantificazione del prezzo è devoluta al giudice ordinario; le questioni relative al procedimento di riacquisto e alla risoluzione rientrano nella giurisdizione amministrativa.
Il motivo di ricorso è stato ritenuto carente anche per la mancata specificazione del vizio nella griglia dei motivi di impugnazione.
Richiamato come base processuale dell'opposizione proposta avverso la stima.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato come disciplina del rito applicato all'opposizione alla stima.
La Corte ribadisce che, per censurare in cassazione l'interpretazione di una clausola contrattuale, occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale modo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti l'interpretazione di una clausola contrattuale non basta evocare in modo generico gli artt. 1362 ss. c.c.: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati, trascrivere la clausola in modo sufficiente e dimostrare il punto di scostamento del giudice di merito.
- La censura che miri a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della CTU è inammissibile in sede di legittimità, perché il controllo della Cassazione non può sostituirsi al giudizio di merito sulla ricostruzione del fatto.
- Nel procedimento di riacquisto previsto dall'art. 63 L. n. 448/1998, il consorzio esercita un diritto potestativo pubblico che produce l'effetto traslativo della proprietà; la successiva determinazione del prezzo è un momento distinto e successivo, funzionale alla liquidazione del quantum dovuto al privato.
- Le questioni inerenti alla legittimità del procedimento di risoluzione e riacquisto dei beni ceduti, in quanto unitariamente connesse all'esercizio del potere pubblicistico, non sono separabili dalla fase di quantificazione del prezzo e non possono essere devolute al giudice ordinario.
- Ai fini della stima degli stabilimenti ex art. 63 L. n. 448/1998 rileva il valore determinato dal perito nominato dal presidente del tribunale, con abbattimento dei contributi pubblici attualizzati; la valutazione delle ulteriori convenienze economiche o delle finalità pubblicistiche dell'ente non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto riservata al giudice di merito.
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