Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24284/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (calciatore)

La controversia

Un agente sportivo aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 1.769,00, oltre accessori, quale compenso per l'attività svolta in relazione alla stipula di un contratto di prestazione sportiva concluso dal calciatore con una società calcistica. Il calciatore si era opposto eccependo l'incompetenza territoriale, la prescrizione e l'infondatezza della pretesa. In appello, il Tribunale ha escluso che fosse provata un'effettiva attività di intermediazione o assistenza da parte dell'agente e ha rilevato che il regolamento FIGC 2015, vigente al momento del contratto, non prevedeva il compenso per i contratti conclusi senza assistenza dell'agente; ha inoltre osservato, in via subordinata, che se si fosse applicato il regolamento 2010, il credito sarebbe stato comunque prescritto. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione del regolamento FIGC 2010 e 2015 e degli artt. 2697, 2946 e 2947 c.c., sostenendo che il compenso pattuito fosse dovuto anche se il contratto sportivo era stato concluso senza l'assistenza dell'agente e che, comunque, il credito fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale o, in subordine, quinquennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente proposta come violazione di legge, investisse in realtà l'interpretazione di un atto di autonomia privata quale il regolamento FIGC, non sindacabile come violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; ha aggiunto che le ulteriori censure, riconducibili a errore di ermeneutica contrattuale o omesso esame di fatti decisivi, non erano state dedotte con sufficiente specificità e autosufficienza, neppure indicando la produzione e la localizzazione del regolamento invocato. È rimasto così assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    non è utilizzabile per denunciare la violazione di un regolamento federale che costituisce atto di autonomia organizzativa contrattuale e non norma di diritto

  • art. 2697 c.c.

    l'attore che chiede il compenso deve provare l'effettivo svolgimento dell'attività di intermediazione o assistenza posta a base del credito

  • art. 2946 c.c.

    invocata dal ricorrente in via subordinata come termine applicabile al credito

  • art. 2947 c.c.

    prescrizione quinquennale

    invocata dal ricorrente in via subordinata come possibile termine applicabile al credito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • I regolamenti federali delle associazioni sportive private, quando integrano rapporti negoziali tra privati, hanno natura di atti di autonomia organizzativa e contrattuale e non possono essere trattati come norme di diritto ai fini del vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.
  • Quando il credito per provvigione o compenso è contestato, grava sul preteso creditore l'onere di provare l'effettivo svolgimento dell'attività che giustifica il pagamento; in mancanza di prova specifica, la domanda non può essere accolta.
  • Le censure che investono l'interpretazione di un atto negoziale o para-negoziale devono essere formulate, in cassazione, come errori di ermeneutica contrattuale o come omesso esame di fatti decisivi, nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza.
  • Se il motivo di ricorso è inammissibile perché diretto contro un atto non qualificabile come norma di diritto, restano assorbiti i motivi incidentali condizionati.
  • La mancata indicazione puntuale della produzione documentale e della collocazione del testo contrattuale o regolamentare invocato rende la censura inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.