Cassazione Civile, Ordinanza n. 24284/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (calciatore)
La controversia
Un agente sportivo aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 1.769,00, oltre accessori, quale compenso per l'attività svolta in relazione alla stipula di un contratto di prestazione sportiva concluso dal calciatore con una società calcistica. Il calciatore si era opposto eccependo l'incompetenza territoriale, la prescrizione e l'infondatezza della pretesa. In appello, il Tribunale ha escluso che fosse provata un'effettiva attività di intermediazione o assistenza da parte dell'agente e ha rilevato che il regolamento FIGC 2015, vigente al momento del contratto, non prevedeva il compenso per i contratti conclusi senza assistenza dell'agente; ha inoltre osservato, in via subordinata, che se si fosse applicato il regolamento 2010, il credito sarebbe stato comunque prescritto. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione del regolamento FIGC 2010 e 2015 e degli artt. 2697, 2946 e 2947 c.c., sostenendo che il compenso pattuito fosse dovuto anche se il contratto sportivo era stato concluso senza l'assistenza dell'agente e che, comunque, il credito fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale o, in subordine, quinquennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente proposta come violazione di legge, investisse in realtà l'interpretazione di un atto di autonomia privata quale il regolamento FIGC, non sindacabile come violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; ha aggiunto che le ulteriori censure, riconducibili a errore di ermeneutica contrattuale o omesso esame di fatti decisivi, non erano state dedotte con sufficiente specificità e autosufficienza, neppure indicando la produzione e la localizzazione del regolamento invocato. È rimasto così assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
non è utilizzabile per denunciare la violazione di un regolamento federale che costituisce atto di autonomia organizzativa contrattuale e non norma di diritto
art. 2697 c.c.
l'attore che chiede il compenso deve provare l'effettivo svolgimento dell'attività di intermediazione o assistenza posta a base del credito
art. 2946 c.c.
invocata dal ricorrente in via subordinata come termine applicabile al credito
art. 2947 c.c.
prescrizione quinquennale
invocata dal ricorrente in via subordinata come possibile termine applicabile al credito
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- I regolamenti federali delle associazioni sportive private, quando integrano rapporti negoziali tra privati, hanno natura di atti di autonomia organizzativa e contrattuale e non possono essere trattati come norme di diritto ai fini del vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.
- Quando il credito per provvigione o compenso è contestato, grava sul preteso creditore l'onere di provare l'effettivo svolgimento dell'attività che giustifica il pagamento; in mancanza di prova specifica, la domanda non può essere accolta.
- Le censure che investono l'interpretazione di un atto negoziale o para-negoziale devono essere formulate, in cassazione, come errori di ermeneutica contrattuale o come omesso esame di fatti decisivi, nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza.
- Se il motivo di ricorso è inammissibile perché diretto contro un atto non qualificabile come norma di diritto, restano assorbiti i motivi incidentali condizionati.
- La mancata indicazione puntuale della produzione documentale e della collocazione del testo contrattuale o regolamentare invocato rende la censura inammissibile per difetto di specificità.
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