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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19768/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di azienda: alcuni lavoratori erano stati trasferiti a una cessionaria e poi erano rientrati presso la società originaria. Essi avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento della differenza tra quanto avrebbero percepito alle dipendenze della cedente e quanto effettivamente percepito presso la cessionaria, con riferimento a retribuzione di risultato, controvalore dei buoni pasto e al valore collegato alla vendita all shares di azioni assegnate dalla società nel 2008 e 2009. La società aveva proposto opposizione, respinta in appello. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 24 Cost. e 112 e 113 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come risarcitoria una pretesa che sarebbe invece retributiva; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che fosse stato posto a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare un trattamento economico corrispondente a quello dovuto. I controricorrenti difendevano la decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato, quanto al primo, che la censura non era adeguatamente specifica perché il ricorrente non aveva riprodotto né indicato con precisione il contenuto dell'originaria domanda monitoria, rendendo impossibile verificare l'assunto sulla pretesa natura retributiva; inoltre l'interpretazione della domanda e la ricostruzione della volontà delle parti appartengono al giudice di merito se sorrette da motivazione congrua. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 2697 c.c., poiché i lavoratori avevano dedotto e provato di avere percepito importi minori presso la cessionaria e di avere subito la perdita di ulteriori utilità economiche; spettava allora alla società dimostrare che nulla fosse dovuto perché il trattamento complessivo presso la cessionaria era pari o superiore a quello che sarebbe spettato presso la cedente. Non avendo la società articolato una specifica eccezione in tal senso, l'onere probatorio non risultava adempiuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere una pretesa violazione del diritto di difesa; la censura è stata ritenuta infondata nel contesto della dedotta erronea qualificazione della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte distingue tra omessa pronuncia e interpretazione della domanda: nel secondo caso l'attività interpretativa del giudice di merito è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o di legittimità consentiti.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla qualificazione giuridica della pretesa; non emerge una specifica diversa regula iuris applicata dalla Corte oltre al richiamo generale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a parte diversa da quella onerata secondo le regole legali; nel caso concreto l'onere di provare l'assenza di danno e la sufficienza del trattamento complessivo è stato correttamente posto a carico della società.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la riproduzione e l'indicazione specifica degli atti e documenti rilevanti; la mancata trascrizione o specificazione dell'originaria domanda impedisce il controllo di legittimità e determina inammissibilità della censura.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato solo in relazione al deposito delle memorie in vista della camera di consiglio.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla qualificazione giuridica della domanda è ammissibile solo se il ricorrente trascrive o indica in modo puntuale il contenuto della domanda originaria e dei documenti rilevanti; altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'omessa pronuncia va distinta dall'interpretazione della domanda: se il giudice di merito ha comunque preso in esame la pretesa e l'ha interpretata, la cassazione può sindacare solo la congruità giuridica e logica della motivazione, non sostituire la propria lettura dei fatti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice riparta l'onere della prova in modo contrario alla regola legale; non ricorre, invece, quando il giudice reputi non assolto l'onere da parte di chi, in concreto, doveva provare i fatti costitutivi o le circostanze ostative allegati.
  • Quando il lavoratore allega e prova di avere percepito, per effetto di una cessione di azienda, un trattamento economico inferiore rispetto a quello che avrebbe avuto presso il cedente, spetta al datore di lavoro dimostrare che il complessivo trattamento ricevuto non ha determinato alcun pregiudizio economico risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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