Cassazione Penale, Sentenza n. 06143/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato le condanne di primo grado. Le doglianze principali sono: per De Maio Armando, Ciro e Gemito contestazione della sussistenza di una associazione per delinquere di tipo stabile ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 (si sostiene che il gruppo fosse esiguo, privo di sodali subalterni e senza reati fine provati), richiesta di riqualificazione nella fattispecie di minore gravità ex comma 6 dello stesso art. 74 e, per De Maio Armando, richiesta di riconoscimento della continuazione con precedente sentenza; per De Maio Ciro e Gemito contestazione dell'affidabilità esclusiva delle dichiarazioni dei collaboratori e della mancata applicazione dell'art. 74 comma 6; per Gemito ulteriore doglianza sulla motivazione in ordine alla recidiva qualificata; per Persico Vincenzo censura in relazione alla condanna per tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.), sostenendo che la colpevolezza sarebbe stata fondata su sole dichiarazioni di collaboratori senza riscontri; per Polio Armando censura sulla insufficienza probatoria della condanna per tentata estorsione, lamentando che le intercettazioni siano equivoche e mancanti di elementi individualizzanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero, nella maggior parte dei casi, reiterazioni di censure già esaminate e motivate in appello e, quindi, prive del necessario confronto critico con le argomentazioni dei giudici del merito. Sotto il profilo sostanziale, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello: l'esistenza dell'associazione di tipo stabile ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 è risultata comprovata non solo dalle dichiarazioni dei collaboratori ma anche da riscontri obiettivi (intercettazioni ambientali e telefoniche, ripartizione di ruoli, cassa comune, gestione di piu piazze di spaccio, pluralita di partecipi e fornitori). La Corte ha escluso l'applicabilità della fattispecie attenuata di cui al comma 6 dell'art. 74 in ragione dell'organizzazione, dei quantitativi e della reiterazione degli episodi. Ha confermato la correttezza della valutazione sulla mancata continuazione con precedente sentenza, osservando che l'identita del disegno criminoso era questione di fatto adeguatamente motivata in appello. Ha inoltre ritenuto inammissibili motivi nuovi proposti solo in Cassazione (es. contestazione della recidiva introdotta tardivamente da Gemito). Ha concluso dichiarando l'inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
La Corte ha interpretato l'art. 74 come applicabile nella sua forma piu grave atteso il quadro fattuale: organizzazione articolata, piu piazze di spaccio, cassa comune, piu fornitori e quantitativi rilevanti. Ha escluso l'ipotesi di cui al comma 6 (fattispecie meno grave) quando l'attivita concreta e' incompatibile con il carattere di lieve entita' (reiterazione, organizzazione, rifornimenti stabili).
Gli artt. relativi al tentativo e all'omicidio sono stati utilizzati per la qualificazione del fatto contestato a Persico. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito abbia adeguatamente motivato la responsabilita' per tentato omicidio sulla base di plurimi riscontri probatori, non solo sulle dichiarazioni dei collaboratori.
Codice di procedura penale (art. 173, comma 1)
Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ha osservato che molte doglianze erano reiterazioni di censure gia' dedotte in appello e non hanno assicurato il confronto critico richiesto con la motivazione impugnata, con conseguente inammissibilita'.
Codice penale (art. 61, numeri 1 e 4)
Citate nel contesto delle aggravanti escluse per alcuni imputati. La Corte non ha ritenuto necessario riqualificare o riformare l'esclusione operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sui fatti: non puo' rivalutare il compendio probatorio se la motivazione dei giudici di merito e' logica, congrua e supportata da riscontri obiettivi.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sostenere una condanna se esistono riscontri convergenti (intercettazioni, sentenze irrevocabili, testimonianze, elementi oggettivi) che ne corroborino l'attendibilita'.
- Per ottenere la riqualificazione in senso meno grave ex art. 74 comma 6 DPR 309/1990 l'onere difensivo deve dimostrare l'assenza di elementi organizzativi, di ripetizione e di consistenti canali di approvvigionamento; la mera quantita' esigua dello stupefacente non e' sufficiente se l'organizzazione e' strutturata.
- La contestazione della continuazione (vincolo della continuazione) e' questione di fatto tipicamente rimessa al giudice di merito e difficilmente ribaltabile in Cassazione salvo manifesta carenza di motivazione.
- Motivi nuovi introdotti per la prima volta in Cassazione sono di regola inammissibili: le questioni devono essere sollevate e motivate in sede di appello per consentire il confronto critico fra le parti e il giudice.
- Le critiche sulla attendibilita' delle prove che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti senza dimostrare illogicita' macroscopica della motivazione sono insufficienti in sede di legittimita'.
- Per reati come tentato omicidio o tentata estorsione, la Corte richiede elementi individualizzanti e riscontri concreti: intercettazioni, riconoscimenti, circostanze oggettive (vicinanza logistica, ruoli lavorativi, menzioni specifiche di somme) possono integrare il quadro probatorio se ritenute congruenti.
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