Cassazione Penale, Sentenza n. 06123/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Tribunale di Salerno che ha rigettato il riesame avverso gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico disposti dal G.i.p. per fatti di violenza sessuale commessi nei confronti di una bambina di sette anni. Denuncia violazione di legge (art. 309 c.p.p.) e vizi di motivazione relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (artt. 272, 273, 274 c.p.p.): sostiene l’inattendibilità delle dichiarazioni della minore (presunta suggestionata dal padre), la contraddittorietà rispetto ai referti medici, lacune investigative (omesso esame psicologico della vittima, mancata valutazione della consulenza tecnica di parte), l’omessa valutazione della memoria ex art. 121 c.p.p. e chiede la riconsiderazione della pericolosità in termini di concretezza e attualità.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione analitica e congrua sulla attendibilità delle dichiarazioni della minore, riportando le registrazioni e l’esito dell’incidente probatorio; osserva che i referti medici non smentiscono il racconto (fattispecie non necessariamente lascianti tracce evidenti), che non risultano lacune investigative tali da infirmare le conclusioni e che la persistenza della relazione con la madre e precedenti penali dell’indagato giustificano la sussistenza del pericolo di recidiva. Per tali ragioni conferma la legittimità della misura cautelare e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare all’amministrazione la somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.; art. 609-bis, comma 2, n.1; art. 609-ter, comma 2, cod. pen.
Norme sostanziali che definiscono i reati contestati (violenza sessuale e circostanze aggravanti per minore di età), richiamate per inquadrare la gravità delle condotte; la Corte prende atto della qualificazione penale dei fatti come contestati in sede cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come vizio procedurale; la Corte valuta le censure ma ritiene che le deduzioni riguardanti la valutazione delle prove sono, in gran parte, questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e non idonee a rendere il ricorso ammissibile.
artt. 272, 273, 274 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai criteri per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato tali elementi e che le critiche della difesa costituiscano una diversa rivalutazione delle prove non consentita in Cassazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte richiama la presunzione di pericolosità connessa a determinate fattispecie (reati sessuali su minori) come elemento valutabile nell’accertamento del pericolo di recidiva, salvo che la difesa non prospetti elementi concreti e contrari; nel caso la presunzione è ritenuta applicabile e non neutralizzata.
art. 121 cod. proc. pen.
Norma che consente la produzione di memorie e documenti dalla difesa; la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia realmente acquisito e valutato la consulenza tecnica di parte e la memoria, motivando il rifiuto del riesame.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: le critiche che si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità.
- Le dichiarazioni della vittima minorenne, se risultano coerenti, ripetute e confermate in sede di incidente probatorio e nelle registrazioni, possono costituire gravi indizi di colpevolezza anche in assenza di riscontri medici obiettivi, dato che molte condotte sessuali non lasciano tracce evidenti.
- La presunzione di pericolosità prevista per reati sessuali su minori è rilevante ai fini delle esigenze cautelari; può essere contrastata solo con elementi concreti e gravi che ne dimostrino la non attualità o la non concretezza.
- L’omessa valorizzazione delle memorie difensive o di consulenze tecniche di parte deve essere dimostrata con precisione: bastano osservazioni generiche sull’esistenza di tali atti per ottenere l’annullamento solo se si dimostra che l’organo giudicante non li ha affatto considerati.
- Le lacune investigative richiamate dalla difesa (es. mancata perizia psicologica) rilevano se tali omissioni risultano effettivamente idonee a compromettere l’esistenza di gravi indizi; altrimenti costituiscono motivi di merito non decisivi in sede di legittimità.
- Un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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