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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06121/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore del ricorrente, avv. Angelo Salvemini, che denunciava vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla convalida dell'arresto: si contestava che il G.I.P. avesse motivato in modo sintetico basandosi sulla flagranza, sul "considerevole" quantitativo di hashish rinvenuto e su strumenti per pesatura/taglio, senza valutare le argomentazioni difensive e la documentazione attestante lo stato di assuntore e la capacità reddituale dell'arrestato; si sosteneva che la droga fosse stata in parte consegnata spontaneamente e che mancassero elementi tipici dello spaccio (suddivisione in dosi, materiale per confezionamento, sostanze da taglio, denaro), per cui l'arresto sarebbe illegittimo

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice verifica l'osservanza dei termini processuali e valuta l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della mera ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti al momento dell'arresto, senza entrare nel merito della responsabilità o delle esigenze cautelari. Il G.I.P. aveva correttamente ritenuto la flagranza e la configurabilità del reato di detenzione a fini di spaccio in relazione al consistente quantitativo di hashish (complessivi 150 grammi: 64,5 consegnati e ulteriori 94,5 recuperati dopo il lancio dalla finestra) e agli strumenti per pesare e frazionare la sostanza (numero di dosi medie ricavabili indicato in sentenza). La Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione del G.I.P. e ha rigettato il ricorso. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e liquidazione, in via equitativa, della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma che disciplina il reato di detenzione di sostanze stupefacenti; nella fattispecie il reato contestato è la detenzione a fini di spaccio

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Ground di impugnazione in Cassazione relativo al vizio di motivazione; il ricorso si fondava su questa disposizione

  • codice di procedura penale, artt. 380 e 381

    Prevedono le forme e i presupposti dell'arresto in flagranza; la corte ha richiamato questi articoli nel valutare che per il reato contestato era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza

  • codice di procedura penale, art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1

    Termini e formalità collegati all'arresto e alla convalida; il G.I.P. deve verificarne l'osservanza e valutare l'operato della polizia giudiziaria con parametro di ragionevolezza

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze per i ricorsi manifestamente infondati e l'obbligo di condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte in caso di inammissibilità

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64

    Consente, in caso di inammissibilità del ricorso, di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha determinato un versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata come presidio giurisprudenziale rispetto all'applicazione delle sanzioni per ricorsi infondati; la Corte di Cassazione ha fatto riferimento a tale pronuncia nel disporre la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • In sede di convalida dell'arresto il giudice valuta l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della mera ragionevolezza e con riferimento esclusivo agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell'arresto, senza anticipare il giudizio di merito sulla responsabilità
  • La presenza di un quantitativo rilevante di stupefacente e di strumenti per pesare o frazionare la sostanza è elemento fortemente indicativo della destinazione allo spaccio e legittima la convalida dell'arresto quando, ex ante, appaia compatibile con l'uso ragionevole dei poteri della polizia giudiziaria
  • Dichiarazioni di consegna "spontanea" di parte della sostanza non escludono automaticamente la flagranza o la destinazione allo spaccio, soprattutto se emergono elementi contrari (es. ritrovamento di ulteriore sostanza lanciata o nascosta)
  • Elementi difensivi emergenti successivamente all'arresto (documentazione sulla presunta condizione di assuntore o sulla capacità reddituale) non rilevano per la valutazione della convalida, salvo che il difensore dimostri che tali elementi erano conoscibili al momento dell'arresto
  • Per censurare una convalida in sede di Cassazione è necessario dimostrare una manifesta illogicità o irragionevolezza dell'apprezzamento compiuto dal giudice della convalida rispetto agli elementi disponibili al momento dell'arresto
  • La presentazione di ricorso manifestamente infondato può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche il pagamento di somme aggiuntive a titolo di ammenda, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge

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