Cassazione Penale, Sentenza n. 06120/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'appartamento adibito a B&B, sostenendo che la condotta contestata fosse la mera concessione in godimento di stanze e non il reato di favoreggiamento della prostituzione. Denunciavano la mancanza del "quid pluris" rispetto alla semplice locazione (assenza di prestazioni accessorie quali inserzioni pubblicitarie gestite dai proprietari, fornitura di materiale, ricezione di clienti ecc.), e richiamavano elementi che dimostrerebbero la loro estraneità (annunci coi numeri delle donne, contatti diretti fra clienti e donne, identificazione degli ospiti e comunicazione alla Questura). Contestavano inoltre la ricostruzione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sufficiente la oggettiva utilità della locazione per configurare il favoreggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la mera cessione in locazione di un immobile, anche con la consapevolezza che in esso si eserciti la prostituzione, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione se mancano prestazioni accessorie che concretamente agevolino l'attività (es. inserzioni, fornitura di materiali, ricezione clienti). Ha inoltre osservato che l'ordinanza non indicava tali prestazioni accessorie e che l'argomentazione basata sulla semplice utilità della locazione (perché le donne avrebbero avuto difficoltà ad ottenere un altro alloggio) non è sufficiente per integrare il reato.
Norme richiamate
art. 3, n. 8, legge n. 75 del 1958
La norma è richiamata relativamente alla fattispecie di favoreggiamento della prostituzione; la Corte interpreta che per integrare tale fattispecie non basta la mera locazione consapevole, ma è necessario un "quid pluris", ovvero prestazioni ulteriori che concretamente agevolino l'attività di meretricio.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali: il ricorso è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- La mera concessione in locazione o l'uso di una camera/immobile, anche con la consapevolezza che in esso si eserciti la prostituzione, non configura automaticamente il reato di favoreggiamento della prostituzione senza prestazioni accessorie concrete ("quid pluris").
- Per integrare il favoreggiamento è necessario dimostrare condotte attive e specifiche di agevolazione (es.: gestione di inserzioni pubblicitarie, ricezione di clienti, fornitura di materiali attinenti all'attività, organizzazione degli incontri).
- Comportamenti formali di gestione regolare (es. identificazione degli ospiti al check-in, comunicazione alle autorità) possono essere considerati elementi a favore della non sussistenza dell'intento di agevolare il meretricio.
- Nei procedimenti cautelari reali la motivazione del provvedimento deve essere adeguata e contenere i passaggi logici minimi: l'assenza o l'insufficienza della motivazione può legittimare l'annullamento in cassazione.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze cautelari è limitato a profili di legittimità e di motivazione: devono emergere errori di diritto o vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento incomprensibile o irragionevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06121/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06122/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06123/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06124/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06126/2026 del 16/02/2026
- Sentenza penale · 16 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06127/2026 del 16/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →