Cassazione Penale, Sentenza n. 06122/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, trasmettendo gli atti al Tribunale di Genova, Ufficio GIP. La Corte ha escluso la possibilità di rettificare il dispositivo come mero errore materiale, ritenendo la discrepanza non emendabile con la procedura di correzione e configurante il vizio denunciato ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su violazione di legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: il Tribunale di Genova, pur avendo nelle fasi istruttorie riconosciuto le diminuzioni e gli aumenti concordati (attenuanti, continuazione e diminuzione per la scelta del rito), ha omesso di applicare nella determinazione definitiva la riduzione di un terzo prevista per il rito premiale, applicando nel dispositivo una pena diversa da quella risultante dall'accordo.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Citato come parte della fattispecie sostanziale (riferimento agli effetti per concorso/continuazione); nessuna interpretazione applicativa specifica nel testo della sentenza
Citato come norma che integra la responsabilità penale per concorso di persone nel reato; utilizzato come riferimento al reato contestato, senza interpretazione aggiuntiva
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Citato in quanto norma incriminatrice relativa agli stupefacenti; la Corte non svolge interpretazioni di merito sulla fattispecie, lo statuente è richiamato come titolo del reato
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Qualifica il vizio deducibile in cassazione (difetto di correlazione tra richiesta e sentenza) nell'ambito delle sentenze d'applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte lo applica per annullare la sentenza che non rispecchia l'accordo sulle risultanze della quantificazione della pena
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce alla Cassazione la facoltà di rettificare direttamente la pena indicata nel dispositivo quando non coincida con quella risultante dall'accordo; la Corte ne delimita l'uso ai casi di evidente errore materiale comprovato dalla motivazione congiunta
Massime di principio
- Nel patteggiamento l'accordo rileva sul risultato finale (pena definitiva) e non sui singoli passaggi del calcolo: il giudice deve adottare nel dispositivo la pena risultante dall'accordo o rigettare l'accordo stesso
- La riduzione per la scelta del rito premiale (fino a un terzo) è un effetto tipico del rito e deve essere conteggiata nella pena finale se concordata dalle parti; la sua omissione costituisce difetto di correlazione
- La Corte di Cassazione può rettificare il dispositivo solo se la discrepanza tra motivazione e dispositivo è chiaramente un errore materiale dimostrabile dalla stessa motivazione; se l'omissione non è meramente formale, la cassazione deve annullare la sentenza
- Il giudice non può modificare discrezionalmente elementi essenziali della quantificazione concordata: il suo ruolo è di ratifica o rifiuto dell'accordo e non di ricalcolo autonomo
- Per evitare impugnazioni, le parti devono riportare per iscritto e far esplicitare in sentenza il calcolo finale della pena (inclusi aumenti, diminuzioni e l'abbattimento per il rito) affinché motivazione e dispositivo siano coerenti
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