Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35564/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di rimborso presentata da un ex dirigente ENEL per l’IRPEF versata, nella parte eccedente l’aliquota del 12,5%, sulle somme percepite in capitale dal Fondo di previdenza complementare aziendale (FONDENEL/PIA), con riferimento al rendimento indicato nella certificazione ENEL. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, il contribuente aveva ottenuto in sede di rinvio l’accoglimento della domanda dalla CTR. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e delle norme fiscali richiamate, sostenendo che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione: l’aliquota del 12,5% si applica solo al rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, e la prova di tale rendimento grava sul contribuente. Secondo l’Agenzia, la CTR avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini probatori, la certificazione ENEL e una relazione attuariale, documenti ritenuti non idonei a dimostrare un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e la precisa quantificazione del rendimento finanziario.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito respingendo il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ribadisce che il regime più favorevole del 12,5% ex art. 6 l. n. 482/1985 opera soltanto per il rendimento netto derivante dall’effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato dal fondo previdenziale, e che tale rendimento deve essere provato dal contribuente. La certificazione ENEL e la relazione attuariale non sono considerate prove idonee, perché non dimostrano specificamente l’investimento sul mercato né la natura del rendimento come prodotto da gestione finanziaria effettiva del capitale accantonato. Le spese seguono la soccombenza del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per censurare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte; in difetto, la sentenza è cassabile.

  • art. 13, d.lgs. n. 124 del 1993

    richiamato nel motivo di ricorso come norma del sistema della previdenza complementare rilevante ai fini del trattamento fiscale delle prestazioni.

  • art. 1 TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso nell’ambito delle disposizioni fiscali applicabili.

  • artt. 16, 17 e 42 (ora 4), l. n. 482 del 1985

    richiamati per il regime fiscale delle prestazioni e per il coordinamento con la tassazione separata/rendimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che l’onere della prova del rendimento tassabile al 12,5% grava sul contribuente.

  • art. 6, l. n. 482 del 1985

    aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo

    si applica solo al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, non all’intera prestazione in capitale.

  • art. 41 TUIR

    richiamato come base dell’equiparazione tra capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, che giustifica il trattamento fiscale del rendimento.

Massime di principio

  • Nei fondi di previdenza complementare aziendale, il trattamento fiscale di favore del 12,5% si applica soltanto alle somme che costituiscono rendimento netto effettivamente prodotto dall’investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla componente capitale della prestazione.
  • Il contribuente che chiede il rimborso dell’IRPEF ha l’onere di provare, in modo specifico, l’esistenza e l’ammontare del rendimento finanziario tassabile in misura agevolata, dimostrando l’effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato.
  • Documenti generici, come certificazioni del datore di lavoro o relazioni attuariali fondate su calcoli tecnici interni, non sono di per sé idonei a provare che una determinata somma sia rendimento di gestione sul mercato del capitale accantonato.
  • In sede di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e verificare puntualmente natura e quantità del rendimento, distinguendo tra sorte capitale e rendimento finanziario.
  • Se dagli atti non risultano ulteriori accertamenti di fatto necessari, la Corte di cassazione può decidere nel merito e respingere la domanda originaria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.