Cassazione Civile, Ordinanza n. 34759/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie, relative alla omessa registrazione di fatture concernenti acquisti intracomunitari e alla omessa presentazione dei modelli Intra-2 per alcuni mesi del 2006. Il giudice di merito aveva annullato le sanzioni ritenendo il contribuente incolpevole, perché le violazioni sarebbero dipesa dalla condotta del consulente/commercialista, nei cui confronti era stata anche presentata denuncia-querela. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 e 1228 c.c., sostenendo che non era sufficiente la sola denuncia del professionista, ma occorreva la prova di atti di controllo e vigilanza sull'operato del consulente e, soprattutto, della fraudolenza della sua condotta; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia su un punto decisivo dell'appello, lamentando che la CTR non avesse realmente spiegato né affrontato le specifiche censure dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli strettamente connessi. Ha affermato che la motivazione della CTR era solo apparente: non esplicitava il tipo di condotta del consulente, non chiariva se fosse fraudolenta, non indicava perché la denuncia-querela potesse bastare a escludere la colpa del contribuente e non dava conto della decisione sulla doglianza relativa all'acquiescenza interna/omessa pronuncia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia di sanzioni tributarie, la colpa del contribuente si presume e l'assenza di colpa deve essere provata dal contribuente, distinguendo l'esimente della buona fede dall'errore inevitabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
L'assenza di colpevolezza del contribuente può escludere l'applicazione delle sanzioni solo se la violazione dipende da una condotta del professionista tale da impedire la vigilanza del mandante o da rendergli difficilmente riconoscibile l'inadempimento; non basta la mera denuncia del consulente.
La responsabilità per illecito tributario richiede coscienza e volontà della condotta, mentre la colpa si presume fino a prova contraria; l'onere di dimostrare l'assenza di colpa grava sul contribuente.
Richiamato in relazione all'operato del consulente del contribuente; la Corte ne discute nel contesto della ripartizione della responsabilità per fatto del ausiliario/professionista.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza di una motivazione effettiva integra nullità quando non consente il controllo sull'iter logico decisorio.
Il giudice deve pronunciarsi su tutti i punti decisivi devoluti; l'omessa decisione su una specifica censura integra vizio rilevante in cassazione.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di appello dell'Ufficio in relazione alla prova e alla valutazione delle circostanze poste a base dell'esclusione della colpevolezza.
Norma processuale richiamata nella fase camerale del giudizio di legittimità.
Richiamato nel passaggio sulla rimessione della causa alla sezione ordinaria.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale" per essere idonea a sostenere la decisione.
Richiamato come paradigma generale per affermare che, in materia di sanzioni amministrative tributarie, la mera volontarietà non basta e la colpa si presume fino a prova contraria.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la responsabilità amministrativa richiede coscienza e volontà della condotta, ma la colpa del contribuente si presume e l'assenza di colpa deve essere provata dal destinatario della sanzione.
- L'esimente fondata sull'operato del professionista incaricato non opera automaticamente: il contribuente deve dimostrare sia di avere vigilato sull'ausiliario sia che la condotta del professionista fosse fraudolenta o comunque tale da rendere non riconoscibile l'inadempimento.
- La mera presentazione di una denuncia-querela contro il consulente non è di per sé sufficiente a escludere la colpevolezza del contribuente e non sostituisce la prova dell'assenza di colpa.
- La motivazione della sentenza tributaria è solo apparente quando non rende percepibile il criterio logico seguito dal giudice né consente il controllo sull'iter decisorio.
- Sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito non affronta una specifica censura decisiva devoluta con l'appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34604/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34605/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34606/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34607/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34608/2023 del 12/12/2023
- ordinanza_civile · 12 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →