Cassazione Civile, Ordinanza n. 23875/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale era stato ammesso al passivo per un credito da pregresso rapporto di lavoro. La Corte territoriale aveva riconosciuto l'indennizzo, ma ne aveva quantificato l'importo in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari: aveva considerato il valore del credito rimasto insoddisfatto, parte del quale risultava soddisfatta dal Fondo di Garanzia INPS, e aveva applicato la soglia minima prevista dall'art. 2-bis L. 89/2001, riducendola del 50% in ragione del modesto valore della posta in gioco e delle condizioni personali dell'avente diritto. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) nullità del decreto per motivazione apparente e omesso esame di documenti decisivi, sostenendo che non vi fosse prova dei pagamenti INPS e che comunque il residuo non fosse pari alla metà del credito insinuato; 2) omessa considerazione dei parametri dell'art. 2-bis, comma 2, L. 89/2001 e carenza di motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo; 3) violazione dell'art. 2-bis, comma 2, L. 89/2001 e degli artt. 4 e 35 Cost., per non aver valorizzato lo stato di disoccupazione e la non irrisorietà del credito residuo; 4) violazione dell'art. 2-bis, commi 1, 1-bis e 1-ter, L. 89/2001, assumendo che la norma non consentisse la riduzione del risarcimento al di sotto della soglia minima; 5) violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per asserita disparità di trattamento rispetto ad altri cointeressati in procedimenti analoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introduceva questioni di fatto e contestazioni nuove non dedotte nel giudizio di merito e perché mirava a un riesame del materiale probatorio; ha ritenuto infondati i motivi secondo, terzo e quarto, affermando che l'art. 2-bis L. 89/2001 prevede soglie solo tendenziali e "di regola", consentendo al giudice di merito di scendere sotto la soglia minima o superare quella massima in rapporto al pregiudizio concreto e agli elementi del caso, tra cui valore della causa, rilevanza dell'interesse e condizioni personali; ha inoltre ritenuto inammissibile il quinto motivo perché il vizio denunciato deve riguardare il contenuto del provvedimento impugnato e non decisioni rese in altri giudizi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, limitando verso l'amministrazione dello Stato le spese vive al rimborso delle somme prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure relative all'art. 2-bis L. 89/2001 e ai precetti costituzionali invocati.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per dedurre nullità del decreto e motivazione apparente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile o infondato nei limiti esaminati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato richiamato per omesso esame di documenti e fatti decisivi; la Corte ha ribadito che non può essere usato per ottenere un riesame del merito o per introdurre questioni nuove.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla pretesa carenza di motivazione; la Corte non ha ravvisato una reale violazione nel decreto impugnato per i profili dedotti.
Indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso in sede di legittimità.
commi 1, 1-bis, 1-ter e 2
La soglia minima e massima dell'indennizzo è 'di regola' tendenziale e il giudice di merito può discostarsene in aumento o diminuzione sulla base del pregiudizio concreto e dei parametri indicati dal comma 2, incluse le condizioni personali della parte.
È richiamato dall'art. 2-bis L. 89/2001 come criterio per la determinazione dell'indennizzo secondo le regole del risarcimento del danno.
art. 4 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto utile a scalfire la decisione sulla quantificazione dell'indennizzo.
art. 35 Cost.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'errore denunciato nella quantificazione dell'equa riparazione.
art. 3 Cost.
Invocato per lamentare disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti; la censura è stata dichiarata inammissibile perché riferita a provvedimenti diversi da quello impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o contestazioni non esaminate nei gradi di merito; il ricorso deve anche indicare specificamente dove tali questioni siano state dedotte, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In tema di equa riparazione ex L. 89/2001, i limiti economici previsti dall'art. 2-bis non hanno natura rigida ma tendenziale: la liquidazione va compiuta 'di regola' entro la forbice legislativa, potendo il giudice discostarsene in relazione al pregiudizio concreto e ai parametri del comma 2, inclusa la situazione personale dell'avente diritto.
- La valutazione del valore della controversia, della rilevanza dell'interesse coinvolto e delle condizioni personali della parte può giustificare una riduzione dell'indennizzo rispetto alla soglia ordinaria, ove il giudice dia conto in motivazione degli elementi concreti considerati.
- La censura di motivazione o di violazione dell'art. 132 c.p.c. deve investire il contenuto del provvedimento impugnato; non è ammissibile denunciare un preteso diverso trattamento ricevuto in altri giudizi, poiché ciò non integra un vizio del decreto oggetto di ricorso.
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