Cassazione Penale, Sentenza n. 29818/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Genova che li ha dichiarati responsabili, in concorso, del reato previsto dagli artt. 110 cod. pen. e 256, commi 1, lett. a) e 2, d.lgs. n. 152/2006 (immissione nelle acque superficiali di rifiuti speciali non pericolosi). Hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per la mancata riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, contestando che il Tribunale abbia valutato solo l'oggetto dell'appalto, l'entità del materiale e l'estensione dello sversamento senza considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo (assente) e la posizione dei responsabili di cantiere; 2) violazione dell'art. 163 c.p. e motivazione insufficiente in relazione alla sospensione condizionale della pena (ammenda) concessa d'ufficio, senza che i ricorrenti ne avessero fatto richiesta e anche contro il loro interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito giuridico, ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità ex art. 131-bis perché il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 è del tipo a pericolo: la valutazione sull'offesa deve essere prognostica (ex ante) e l'entità dello sversamento, il materiale immesso e la matrice ambientale rendono il pericolo non esiguo. Pertanto l'assenza di danno concreto o la bonifica successiva non sono argomenti idonei a far operare la non punibilità per particolare tenuità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: l'interesse dedotto (presunta impossibilità di cancellare l'iscrizione nel casellario per la sospensione concessa) è infondato perché la Corte Costituzionale ha ormai escluso il divieto implicato dall'art. 5, comma 2, lett. d), D.P.R. 313/2002; l'iscrizione può essere eliminata dopo i termini previsti se non sono intervenuti altri reati. Sono state altresì imposte le spese processuali e un versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rinvio alla disciplina del concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono stati ritenuti concorrenti nel reato ambientale.
art. 256, commi 1, lett. a) e 2, d.lgs. n. 152/2006
Configura il reato ambientale di immissione nelle acque di rifiuti; è reato di pericolo: la valutazione dell'offesa è prognostica e non è esclusa dalla mancata verifica di un danno concreto successivo.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; richiede valutazione complessiva (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Nel caso di reati di pericolo come l'art. 256, la non punibilità non può essere riconosciuta se il pericolo ex ante non è esiguo.
Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte rammenta che la concessione d'ufficio non impedisce in astratto l'impugnazione da parte dell'imputato qualora vi sia un interesse giuridicamente apprezzabile.
artt. 318-bis e ss. d.lgs. n. 152/2006
Prevedono la procedura di estinzione per contravvenzioni ambientali in presenza di assenza di conseguenze dannose o pericolose o di regolarizzazione spontanea; distinta dalla causa di non punibilità del codice penale.
art. 5, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 313/2002
Norma sul casellario giudiziale che menzionava l'eccezione relativa ai benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.; la Corte costituzionale con sent. n. 287/2010 ha dichiarato l'illegittimità dell'inciso limitatamente a quella parte, incidendo sulla possibilità di eliminare le iscrizioni dopo i termini previsti.
Prevede conseguenze in caso di inammissibilità: onere delle spese processuali e possibilità di condanna al versamento alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità è imputabile a colpa dei ricorrenti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 287/2010
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso dell'art. 5, comma 2, lett. d), DPR 313/2002, incidendo sulla durata delle iscrizioni nel casellario e sul rapporto con i benefici penali.
Massime di principio
- I reati previsti dall'art. 256 d.lgs. 152/2006 sono reati di pericolo: la valutazione sull'offesa va fatta ex ante in base alla probabilità che la condotta comporti danno; l'assenza di danno concreto successivo non esclude la punibilità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e prognostica; non basta la bonifica o l'assenza di danno concreto post factum se, dal punto di vista ex ante, il pericolo non era esiguo.
- La procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis e ss. d.lgs. 152/2006) è distinta dalla non punibilità ex art. 131-bis e può applicarsi nelle ipotesi di assenza di conseguenze dannose o di regolarizzazione spontanea, ma non sostituisce la valutazione ex ante richiesta per 131-bis.
- La sospensione condizionale della pena può essere concessa d'ufficio; l'impugnazione è ammissibile se l'imputato dimostra un interesse giuridicamente apprezzabile collegato alla funzione della sospensione (es. effetti sul trattamento della pena), ma va verificata la fondatezza dell'interesse (es. eventuali effetti sul casellario alla luce delle pronunce costituzionali).
- Un ricorso dichiarato inammissibile per colpa processuale può comportare condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; va valutata con cautela l'ammissibilità e la rilevanza giuridica dei motivi prima di impugnare.
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