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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20270/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Un soggetto che vantava un credito verso il venditore di un immobile ha agito in primo grado chiedendo, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di compravendita e, in subordine, la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. della vendita del solo bene immobile di proprietà del debitore, poi trasferito a terzi a fronte di un corrispettivo solo parzialmente versato. Il tribunale, dopo una cessazione della materia del contendere sulle domande contrattuali per intervenuta transazione, aveva accolto la revocatoria. La corte d'appello ha invece riformato la decisione e ha rigettato la domanda revocatoria, ritenendo insussistenti gli elementi della scientia damni in capo al terzo acquirente e dell'eventus damni. Il ricorrente per cassazione ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che tali presupposti emergessero dalle dichiarazioni rese dal debitore in una denuncia presentata pochi giorni dopo la vendita, dalle quali si ricaverebbero le difficoltà economiche del venditore e la conoscenza, da parte dell'acquirente, dello stato di insolvenza e del debito del venditore già al momento del preliminare e poi del definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una ricostruzione alternativa dei fatti e a insistere sulla decisione di primo grado, senza indicare specificamente quali errori di diritto o vizi della motivazione avessero affetto la pronuncia d'appello. Ha quindi confermato la riforma della decisione di primo grado e la reiezione della revocatoria, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria richiede la prova dei relativi presupposti; il motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto senza misurarsi con la decisione di appello non è idoneo a censurare il rigetto della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge deve essere specifica e deve investire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e critici rispetto alla decisione impugnata; il motivo che non si confronta con la ratio decidendi integra un 'non motivo' e comporta inammissibilità.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    In presenza dei presupposti di legge, la parte soccombente può essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di definizione negativa del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è ammissibile un motivo che si limiti a riproporre la tesi già accolta in primo grado o una diversa lettura dei fatti.
  • La censura di violazione di legge non può risolversi in una mera contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, ma deve indicare in modo puntuale la norma violata e l'errore giuridico asseritamente commesso.
  • Quando il giudice d'appello rigetta una domanda per insussistenza dei suoi presupposti fattuali, il ricorso in cassazione deve confrontarsi con tale specifica motivazione, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
  • La revocatoria ordinaria postula la dimostrazione dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 2901 c.c.; tuttavia, in sede di legittimità, la contestazione della loro sussistenza deve essere veicolata attraverso censure tecniche e non mediante una semplice rilettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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