Cassazione Penale, Sentenza n. 37281/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Del Gaudio impugna per violazione di legge e vizio di motivazione: i giudici avrebbero valutato il ricorrente come collaboratore di giustizia senza acquisire i verbali illustrativi della collaborazione, e perciò avrebbero erroneamente negato la speciale attenuante prevista dall'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90. Rocco contesta la qualificazione della sua condotta come partecipazione a un'associazione criminale (mancanza di affectio societatis e scopo comune; carenza di modello organizzativo e collegamenti diretti con Del Gaudio) e, in subordine, la mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto legittima la valutazione del merito circa la mancata concessione della speciale attenuante a Del Gaudio, osservando che la mancata acquisizione dei verbali illustrativi non comporta invalidità automatica e che il contributo dichiarativo non era idoneo a interrompere l'attività complessiva del sodalizio (le dichiarazioni riproducevano fatti già emersi dalle intercettazioni). Quanto a Giordano, la Corte ha dichiarato inammissibile la rivalutazione di merito richiesta dal ricorrente, confermando che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sull'esistenza dell'associazione (basata su intercettazioni e dichiarazioni dei coimputati) e ha correttamente escluso la riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, dato il carattere e la rilevanza economica dei traffici (circa 12.000 euro mensili). Conseguentemente sono state confermate le condanne: Del Gaudio (10 anni di reclusione in appello) e Giordano (5 anni), e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
comma 7; comma 6; riferimento al comma 5
Il comma 7 prevede la speciale attenuante per la collaborazione; la Corte ha interpretato che la mancata acquisizione dei verbali illustrativi non pregiudica automaticamente la valutazione della collaborazione e che l'attenuante richiede un contributo utile a interrompere l'attività complessiva del sodalizio. Il comma 6 richiede che l'associazione fosse finalizzata esclusivamente a fatti di lieve entità per poter ottenere una riqualificazione; tale requisito è stato ritenuto assente a causa della entità e continuità del traffico.
d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, art. 16-sexies (conv. in legge 15 marzo 1991 n. 82)
La norma disciplina i verbali illustrativi della collaborazione; la giurisprudenza richiamata dalla Corte afferma che la mancata acquisizione di tali verbali non produce automaticamente effetti invalidanti sulla utilizzabilità della deposizione del collaboratore.
Usato in dottrina/attoramento a confronto con l'art. 74: la Corte ha ribadito che la configurazione di associazione criminale richiede elementi distinti dal mero concorso di persone nel reato; nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli elementi caratterizzanti l'associazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Richiamato come parametro per la nozione di 'fatti di lieve entità' rispetto alla riqualificazione di cui all'art. 74, comma 6; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate eccedessero tali limiti.
Massime di principio
- La mancata acquisizione dei verbali illustrativi della collaborazione non annulla di per sé la valutazione della collaborazione: il giudice di merito può utilizzare la deposizione del collaboratore se la motivazione è adeguata e il contenuto non risulti superfluo rispetto agli elementi già acquisiti.
- Per ottenere la speciale attenuante ex art. 74, comma 7 d.P.R. 309/90, il contributo del collaboratore deve essere effettivamente utile a interrompere l'attività complessiva del sodalizio, non meramente a confermare fatti già noti o acquisiti con altri mezzi (es. intercettazioni).
- La Cassazione non riesamina il merito dei fatti né fa una nuova valutazione del compendio probatorio: le censure che chiedono una rivalutazione integrale degli elementi di prova sono inammissibili se la motivazione del giudice di merito è coerente e priva di vizi logico-giuridici.
- Per riqualificare un'associazione come limitata a fatti di lieve entità (art. 74, comma 6), occorre dimostrare che la struttura e le modalità operative erano concretamente orientate a reati di lieve entità e che le condotte effettive rientravano tutte nella fattispecie meno grave; la mera limitata numerosità dei partecipanti non è sufficiente se l'attività è intensa e redditizia.
- Dichiarazioni di coimputati e risultanze intercettive che si riscontrano reciprocamente possono costituire elemento solido per la configurazione di un'organizzazione criminale e rendono difficoltoso il successo di censure basate sulla presunta assenza di affectio societatis.
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