Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37282/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di Appello per la mancata qualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta dell'imputato (detenzione di sostanze stupefacenti) avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie di lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione della Corte d'Appello che aveva escluso la lieve entità, rilevando la detenzione di sostanze di natura diversa e in quantitativi non modesti (marijuana pari a 212 dosi, hashish 130 dosi, cocaina 36 dosi). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui la rilevanza della lieve entità si valuta sulla base della minima offensività complessiva, considerati aspetti qualitativi, quantitativi, mezzi, modalità e circostanze; la presenza di indici negativi è sufficiente a escludere la derubricazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1, 4 e 5

    La norma punisce il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti; il comma 5 prevede la fattispecie di lieve entità che può escludere la rilevanza penale quando la condotta presenti minima offensività valutata con riferimento a qualità, quantità, modalità, mezzi e circostanze. La Corte ha interpretato che, ove uno degli indici richiesti sia negativo, la lieve entità non può essere riconosciuta.

  • art. 2 del D.L. n. 146/2013 (conv. in legge n. 10/2014)

    Richiamata come modifica normativa rilevante per la configurazione della disciplina della lieve entità; la giurisprudenza applicata tiene conto della riformulazione normativa introdotta da tale intervento legislativo.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651)

    Principio consolidato secondo cui la riconducibilità alla lieve entità richiede la valutazione complessiva della minima offensività e che la negatività di uno degli indici previsti rende irrilevanti le altre considerazioni.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 richiede una valutazione complessiva della minima offensività: non conta solo la quantità ma anche la qualità della sostanza, le modalità, i mezzi e le circostanze.
  • La detenzione di più tipologie di stupefacenti e in numerosi dosi tende a escludere la lieve entità: la presenza di una sola indicazione negativa (es. consistenza quantitativa) è sufficiente a impedire il riconoscimento.
  • In casi simili il giudice di merito deve motivare con riferimento ai parametri legali; in Cassazione la valutazione di merito è sindacabile solo se emerge vizio logico-giuridico evidente o violazione di legge.
  • Se si intende ottenere il riconoscimento della lieve entità, è essenziale provare la minima offensività complessiva (es. piccolissime quantità, uso esclusivamente personale, assenza di elementi indicativi di spaccio come confezionamento in molte dosi o strumenti per la cessione).
  • La presenza di dati numerici (numero di dosi, ripartizione in dosi) costituisce elemento particolarmente significativo e spesso determinante per escludere la lieve entità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.