Cassazione Penale, Sentenza n. 37275/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per violazione di legge e vizio di motivazione l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nonché la mancata applicazione di tale causa alla fattispecie che era stata riqualificata dall'appello ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (illecita coltivazione di 15 piante di marijuana, fatto del 29/08/2021). La difesa sosteneva che la condotta fosse di tal tenuità da escludere la punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di condanna impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, affermando che l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. La Corte territoriale aveva motivatamente rilevato la rilevante gravità sotto il profilo della diffusione della droga, essendo la coltivazione di 15 piante idonea a ricavare circa 2.165 dosi medie singole, e perciò escludeva la causa di non punibilità. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
La fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, va valutata in base a mezzi, modalità, circostanze e alla quantità e qualità della sostanza; il suo riconoscimento non equivale automaticamente al riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e carattere non abituale della condotta; è distinta e non coincidente con la 'lieve entità' di cui all'art. 73, comma 5.
Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021 (Rv. 281572 - 01)
Giurisprudenza richiamata a supporto della distinzione strutturale e teleologica tra la lieve entità ex art. 73, comma 5, e la causa di non punibilità ex art. 131-bis.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso: in mancanza di colpa nella valutazione dell'inammissibilità, si applicano le conseguenze economiche previste (spese e sanzione pecuniaria).
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non comporta automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; sono criteri distinti e separati di valutazione.
- Per valutare la lieve entità in materia di stupefacenti occorre considerare mezzi, modalità, circostanze dell'azione e la quantità e qualità delle sostanze: quantitativi elevati o potenziale elevata capacità di diffusione (numero di dosi ricavabili) orientano contro il riconoscimento della tenuità.
- Per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis si devono valutare separatamente: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e la non abitualità della condotta; l'onere di dimostrare tali elementi è a carico della difesa.
- Nei casi di coltivazione o produzione con potenziale notevole ricavo di dosi la probabilità che sia riconosciuta la particolare tenuità è bassa.
- Un ricorso in cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria).
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