Cassazione Penale, Sentenza n. 37280/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza del 11/10/2022 che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacenti (4,4 g hashish e 2,1 g cocaina, fatto del 22/9/2014). Due motivi: (I) violazione di legge, sostenendo che il reato era prescritto perché la sospensione del termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di emissione del provvedimento di messa alla prova e non dall'udienza di presentazione della richiesta; (II) vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la prescrizione fosse decorso: dagli atti risultavano rinvii disposti su richiesta della difesa per la messa alla prova (udienze 23/9/2014 e 10/2/2015) e tali rinvii sospendono il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen. senza necessità di un provvedimento formale; di conseguenza il termine di prescrizione non sarebbe scaduto prima del 20/8/2023. Sul secondo motivo ha rilevato che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono distinte: la Corte territoriale ha valutato congruamente l'assenza delle condizioni di particolare tenuità, considerata la simultanea detenzione di più sostanze in quantità non minimali e presumibilmente residue di quantità cedute per spaccio. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Sentenza resa il 7 giugno 2023.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
Individua la fattispecie di lieve entità per i reati in materia di stupefacenti: ai fini della valutazione rilevano quantità, qualità delle sostanze e le modalità dell'azione. La Corte ha ritenuto che, per le quantità e le modalità contestate, non ricorressero le condizioni della lieve entità applicabile all'imputato.
Codice penale - art. 131-bis
Stabilisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; per il suo riconoscimento devono essere valutate modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e carattere non abituale della condotta. La Corte ha ritenuto che tali requisiti non sussistessero nel caso concreto.
Codice penale - art. 159, comma 1, n. 3
Prevede la sospensione del termine di prescrizione in caso di rinvio del processo disposto per consentire la messa alla prova o la predisposizione del relativo programma; la sospensione opera per tutta la durata del rinvio anche se non è emesso un provvedimento formale del giudice. La Corte ha applicato questo principio per escludere la prescrizione.
Disposizioni di attuazione codice di procedura penale - art. 173, comma 1
Norma richiamata in relazione ai vizi prospettati nel ricorso per cassazione; nell'ambito del ricorso essa è stata utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dal difensore, senza che ciò abbia consentito l'accoglimento delle censure.
Massime di principio
- La sospensione del termine di prescrizione opera anche quando il processo viene rinviato su richiesta della difesa per dare corso alla procedura di messa alla prova: non è necessario un provvedimento formale del giudice se il rinvio è documentato negli atti.
- La fattispecie di lieve entità per stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90) e la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) sono istituti distinti con criteri di valutazione diversi; la presenza di quantità multiple o di sostanze diverse può escludere la riconoscibilità della particolare tenuità.
- Le valutazioni di merito del giudice e della corte territoriale (sulle quantità, sulla natura delle sostanze e sulla eventuale destinazione allo spaccio) sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; a giudizio congruo la Suprema Corte oppone elevata soglia di sindacabilità.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità bisogna documentare la non abitualità della condotta, il basso grado di colpevolezza e l'entità minima del danno o del pericolo: la mera scarsa quantità della sostanza può non essere sufficiente se emergono elementi che suggeriscono finalità di spaccio.
- In appelli che impugnano decisioni in rito abbreviato la Cassazione verifica preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e la fondatezza manifesta dei motivi; motivi chiaramente infondati portano all'inammissibilità e a condanne per le spese e sanzioni pecuniarie.
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