Cassazione Penale, Sentenza n. 37278/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza che l'ha condannata, in rito abbreviato, per concorso nella detenzione illecita di gr. 518 di marijuana (fatto del 23.6.2020). I motivi principali del ricorso erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la ricorrente diretta detentrice della sostanza, mentre dal compendio probatorio poteva emergere al più un ruolo concorsuale rispetto all'autore principale (Andrea Lamolinara), il quale si era in parte assunto la responsabilità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver tenuto conto e valutato adeguatamente le dichiarazioni rese dal coimputato, dalla ricorrente e dal teste ammesso in abbreviato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle pene accessorie ex art. 85 d.P.R. 309/90 (divieto di espatrio e ritiro patente per 2 anni), perché i giudici non hanno motivato adeguatamente né hanno risposto al specifico motivo di appello su tale punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, integrata con quella di primo grado (doppia conforme), fosse adeguata: i giudici di merito hanno valutato la condotta della Paglialonga (contraddizioni nelle dichiarazioni, occultamento di una busta con 2.000 euro sotto il tappetino posteriore, valutazione dell'inverosimiglianza delle sue versioni) come indice di consapevole compartecipazione al trasporto della sostanza; la deposizione del teste è stata ritenuta inattendibile e trasmessa al PM per valutare la sussistenza di ulteriori ipotesi di reato. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo: i giudici di merito non hanno fornito risposta al motivo di appello relativo alle pene accessorie ex art. 85 d.P.R. 309/90. Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla questione delle pene accessorie e rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è rigettato per il resto.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata in quanto la fattispecie valutata riguarda il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità concorsuale e, dati i riscontri probatori, la diretta partecipazione della ricorrente al trasporto della sostanza.
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90
Norma qualificante la detenzione di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna per il possesso illecito di 518 grammi di marijuana. La Corte ha confermato l'assorbimento della condotta nella fattispecie prevista da tale articolo.
Riguarda le pene accessorie applicabili per reati in materia di stupefacenti (es. divieto di espatrio, ritiro patente). La Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali misure richieda adeguata motivazione e che i giudici di merito debbano rispondere specificamente ai rilievi di parte: l'assenza di tale risposta ha determinato l'annullamento limitato su questo punto.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento procedurale relativo alla formulazione del ricorso e alla esposizione sommaria dei motivi; non incide nel merito della decisione se non come cornice procedurale per i motivi dedotti.
La citazione compare perché i giudici di merito hanno ritenuto la deposizione del teste inattendibile e ne hanno disposto la trasmissione al PM per valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 372 cod. pen.; la Corte di Cassazione ha riportato tale passaggio senza entrare nel merito, indicando che può essere materia di valutazione distinta dal giudizio di responsabilità principale.
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (condanna in primo grado e in appello) rende più difficile per la Cassazione ribaltare la valutazione di responsabilità basata su valutazioni di fatto e di credibilità, salvo errori logici o giuridici evidenti.
- La confessione o l'attribuzione di responsabilità da parte di un coimputato non esclude automaticamente la responsabilità degli altri: il giudice valuta il complesso probatorio (comportamenti, nascondimenti, incoerenze dichiarative, riscontri materiali).
- Contraddizioni e versioni ritenute inverosimili dal giudice possono essere utilizzate per consolidare la valutazione di responsabilità; elementi materiali (es. occultamento di denaro) sono indici rilevanti di partecipazione o compartecipazione a un'attività illecita.
- Le pene accessorie previste per reati di stupefacenti (art. 85 d.P.R. 309/90) richiedono motivazione specifica e una valutazione delle obiezioni difensive; la mancata risposta a un motivo di appello relativo a tali misure comporta la cassazione limitata su quel punto e il rinvio per nuovo giudizio.
- Se una valutazione testimoniale appare contraddittoria o mendace, i giudici possono trasmettere gli atti al PM per verificare la sussistenza di ulteriori reati a carico del teste, senza che ciò influisca automaticamente sul giudizio principale se le altre prove sono ritenute sufficienti.
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