Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti (artt. 110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Marco Alemanno e Ilario Toma deducono un unico motivo contestando la sussistenza del concorso e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (ipotesi di lieve entità). Giulia Martina deduce (I) vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che la detenzione fosse finalizzata allo spaccio e non mera compravendita in atto nell'abitazione; (II) violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non consentito in sede di legittimità rivalutare i fatti accertati dai giudici del merito, che hanno motivato coerentemente la sussistenza del concorso sulla base di: tentativo di fuga degli imputati; comportamento di Toma che all'arrivo dei Carabinieri raccolse e occultò droga, denaro e oggetti anche riconducibili ad Alemanno e Martina; quantitativi e pluralità delle sostanze; materiale per il confezionamento; appunti con cifre; somme di denaro. Quanto alla non applicabilità della causa di lieve entità (art. 73, comma 5), la Corte ha ritenuto che il dato ponderale e qualitativo fosse incompatibile con la lieve entità: cocaina purissima di 26,9177 g con principio attivo medio 99,16% (circa 177,9 dosi) e altre sostanze per ulteriori 44,5 dosi, con conseguente valutazione di offensività non minima. Per l'inammissibilità dei ricorsi i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 110 = concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provato il concorso tra presenti in abitazione sulla base dei comportamenti e degli elementi probatori raccolti
d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
art. 73, comma 1 e comma 5
Comma 1 = fattispecie base di detenzione illecita di sostanze stupefacenti; i giudici del merito hanno ritenuto integrata l'aggravata finalità di spaccio per i molteplici elementi probatori. Comma 5 = ipotesi di lieve entità: la Corte ha escluso l'applicabilità perché la quantità, la qualità (elevata purezza) e gli altri indici (materiale per il confezionamento, appunti, denaro, pluralità di sostanze) escludono la minima offensività richiesta dalla norma
Decreto-Legge n. 146/2013 (conv. Legge n. 10/2014)
art. 2 (richiamato nella sentenza)
Richiamato per la formulazione normativa della disciplina della lieve entità; la giurisprudenza e la Corte richiamano che la riforma non ha modificato il principio secondo cui occorre la minima offensività complessiva per riconoscere la causa di non punibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651 - 01
Principio interpretativo secondo cui la lieve entità può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività desumibile da tutti gli indici (quantitativi, qualitativi, mezzi, modalità, circostanze); se uno degli indici è negativamente determinante, gli altri non possono compensare
Corte costituzionale
sent. n. 186/2000 (richiamata)
Riferimento sul tema della responsabilità nella determinazione delle cause di inammissibilità; la Corte di Cassazione non ha rilevato assenza di colpa nella dichiarazione di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita la rivalutazione della prova e dei fatti già accertati dai giudici del merito salvo vizi di diritto o insufficiente motivazione evidente: i motivi devono riguardare profili di diritto, non una nuova lettura dei fatti.
- Il comportamento partecipativo (tentativo di fuga con occultamento da parte di uno degli occupanti, raccolta di droga e oggetti anche di altri presenti) è elemento indiziario forte per ritenere la codetenzione e il concorso nell'attività di detenzione a fini di spaccio.
- La qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lieve entità) richiede la prova della minima offensività complessiva, valutata sulla base di quantità, qualità (purezza), mezzi, modalità e circostanze: la presenza anche di un solo indice incompatibile con la minima offensività può escludere la causa di non punibilità.
- Elementi quali elevata purezza della sostanza, consistente peso complessivo, presenza di materiale per il confezionamento, annotazioni con cifre e somme di denaro sono indicatori tipici dell'attività di spaccio e riducono la probabilità di ricondurre il fatto alla lieve entità.
- Ricorrere in Cassazione con motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei fatti raramente supera il filtro di ammissibilità; è preferibile impugnare sotto profili di legge ben individuati (vizi di motivazione specifici, violazioni di norme procedurali o di diritto sostanziale).
- In caso di dichiarazione di inammissibilità, è prevista la condanna alle spese e, come nella fattispecie, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende: ciò rende importante valutare con attenzione l'ammissibilità prospettica del ricorso in Cassazione.
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