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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti (artt. 110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Marco Alemanno e Ilario Toma deducono un unico motivo contestando la sussistenza del concorso e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (ipotesi di lieve entità). Giulia Martina deduce (I) vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo che la detenzione fosse finalizzata allo spaccio e non mera compravendita in atto nell'abitazione; (II) violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non consentito in sede di legittimità rivalutare i fatti accertati dai giudici del merito, che hanno motivato coerentemente la sussistenza del concorso sulla base di: tentativo di fuga degli imputati; comportamento di Toma che all'arrivo dei Carabinieri raccolse e occultò droga, denaro e oggetti anche riconducibili ad Alemanno e Martina; quantitativi e pluralità delle sostanze; materiale per il confezionamento; appunti con cifre; somme di denaro. Quanto alla non applicabilità della causa di lieve entità (art. 73, comma 5), la Corte ha ritenuto che il dato ponderale e qualitativo fosse incompatibile con la lieve entità: cocaina purissima di 26,9177 g con principio attivo medio 99,16% (circa 177,9 dosi) e altre sostanze per ulteriori 44,5 dosi, con conseguente valutazione di offensività non minima. Per l'inammissibilità dei ricorsi i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Art. 110 = concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provato il concorso tra presenti in abitazione sulla base dei comportamenti e degli elementi probatori raccolti

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    art. 73, comma 1 e comma 5

    Comma 1 = fattispecie base di detenzione illecita di sostanze stupefacenti; i giudici del merito hanno ritenuto integrata l'aggravata finalità di spaccio per i molteplici elementi probatori. Comma 5 = ipotesi di lieve entità: la Corte ha escluso l'applicabilità perché la quantità, la qualità (elevata purezza) e gli altri indici (materiale per il confezionamento, appunti, denaro, pluralità di sostanze) escludono la minima offensività richiesta dalla norma

  • Decreto-Legge n. 146/2013 (conv. Legge n. 10/2014)

    art. 2 (richiamato nella sentenza)

    Richiamato per la formulazione normativa della disciplina della lieve entità; la giurisprudenza e la Corte richiamano che la riforma non ha modificato il principio secondo cui occorre la minima offensività complessiva per riconoscere la causa di non punibilità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651 - 01

    Principio interpretativo secondo cui la lieve entità può essere riconosciuta solo in presenza di minima offensività desumibile da tutti gli indici (quantitativi, qualitativi, mezzi, modalità, circostanze); se uno degli indici è negativamente determinante, gli altri non possono compensare

  • Corte costituzionale

    sent. n. 186/2000 (richiamata)

    Riferimento sul tema della responsabilità nella determinazione delle cause di inammissibilità; la Corte di Cassazione non ha rilevato assenza di colpa nella dichiarazione di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita la rivalutazione della prova e dei fatti già accertati dai giudici del merito salvo vizi di diritto o insufficiente motivazione evidente: i motivi devono riguardare profili di diritto, non una nuova lettura dei fatti.
  • Il comportamento partecipativo (tentativo di fuga con occultamento da parte di uno degli occupanti, raccolta di droga e oggetti anche di altri presenti) è elemento indiziario forte per ritenere la codetenzione e il concorso nell'attività di detenzione a fini di spaccio.
  • La qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lieve entità) richiede la prova della minima offensività complessiva, valutata sulla base di quantità, qualità (purezza), mezzi, modalità e circostanze: la presenza anche di un solo indice incompatibile con la minima offensività può escludere la causa di non punibilità.
  • Elementi quali elevata purezza della sostanza, consistente peso complessivo, presenza di materiale per il confezionamento, annotazioni con cifre e somme di denaro sono indicatori tipici dell'attività di spaccio e riducono la probabilità di ricondurre il fatto alla lieve entità.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei fatti raramente supera il filtro di ammissibilità; è preferibile impugnare sotto profili di legge ben individuati (vizi di motivazione specifici, violazioni di norme procedurali o di diritto sostanziale).
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità, è prevista la condanna alle spese e, come nella fattispecie, l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende: ciò rende importante valutare con attenzione l'ammissibilità prospettica del ricorso in Cassazione.

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