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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) mancata riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (cioè esclusione della rilevanza penale per lieve entità), contestando la valutazione sui mezzi, modalità, quantità e qualità della sostanza; 2) vizio di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 309/1990 (sostanze adulterate o miscelate con accentuata potenzialità lesiva), sostenendo che non fosse stato provato che egli avesse avuto contezza della presenza di levamisolo; 3) omessa motivazione sui criteri di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e mancata indicazione della pena base e dei calcoli utilizzati per determinare la pena definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prima censura ha ritenuto corretta e motivata la decisione della Corte di appello: i giudici di merito hanno valutato complessivamente elementi indicativi di finalità di spaccio e professionalità (diversità e pericolosità delle sostanze, presenza di sostanza commista a levamisolo) escludendo la lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5. Sulla seconda censura ha confermato l'applicabilità dell'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. e), ritenendola un'aggravante oggettiva per la quale è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa la presenza dell'adulterante, valutata secondo il canone della "prevedibilità in concreto". La terza doglianza è stata dichiarata inammissibile perché sollevata per la prima volta in cassazione; comunque la Corte ha rilevato che la motivazione sulla determinazione della pena era sufficientemente chiara e che non era richiesta una dettagliata spiegazione dei criteri quando la pena non è quantificata in misura prossima al massimo edittale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, commi 1 e 5; art. 80, comma 1, lett. e))

    Art. 73, comma 5 richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione e quantità/qualità/purezza della sostanza per riconoscere la lieve entità; art. 80, comma 1, lett. e) configura un'aggravante riferita a sostanze adulterate o miscelate con accentuata potenzialità lesiva, applicabile anche come aggravante oggettiva quando la presenza dell'adulterante era prevedibile in concreto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte territoriale ha riconosciuto il beneficio per le attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante, operando il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte di cassazione ha ritenuto insindacabile tale valutazione di merito ove ben motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti, personalità dell'imputato, finalità rieducative) sono rimessi al giudice di merito; una motivazione più dettagliata è richiesta solo quando la pena si avvicina al massimo edittale o è comunque superiore alla media.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Principio secondo cui non sussistono ragioni di esonero dal versamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende nella fattispecie, giustificando l'obbligo di pagamento imposto al ricorrente.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 è necessario dimostrare, con valutazione complessiva, che tutti gli elementi (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità/purezza della sostanza) indicano una offensività di lieve entità; la sola piccola quantità non è sufficiente se altri elementi suggeriscono finalità di spaccio.
  • La circostanza aggravante per sostanze adulterate o miscelate con aumento della potenzialità lesiva (art. 80, comma 1, lett. e) ) può essere applicata anche quando il detentore non fosse consapevole della presenza dell'adulterante, purché tale ignoranza sia imputabile a colpa valutata secondo la prevedibilità in concreto.
  • Questioni nuove o non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione; il gravame deve aver riguardato i medesimi punti già proposti al giudice di merito.
  • La motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena è insindacabile in cassazione se non viziata: è richiesta maggiore specificazione solo quando la pena è prossima al massimo edittale o si ravvede una determinazione incongrua.
  • Gli indici di professionalità e finalità di spaccio (diversità di stupefacenti, sostanze pericolose o adulteranti che aumentano effetti/tossicità, modalità di detenzione) pesano fortemente contro il riconoscimento delle attenuanti di lieve entità.

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