Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) mancata riqualificazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (cioè esclusione della rilevanza penale per lieve entità), contestando la valutazione sui mezzi, modalità, quantità e qualità della sostanza; 2) vizio di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 309/1990 (sostanze adulterate o miscelate con accentuata potenzialità lesiva), sostenendo che non fosse stato provato che egli avesse avuto contezza della presenza di levamisolo; 3) omessa motivazione sui criteri di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche e mancata indicazione della pena base e dei calcoli utilizzati per determinare la pena definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prima censura ha ritenuto corretta e motivata la decisione della Corte di appello: i giudici di merito hanno valutato complessivamente elementi indicativi di finalità di spaccio e professionalità (diversità e pericolosità delle sostanze, presenza di sostanza commista a levamisolo) escludendo la lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5. Sulla seconda censura ha confermato l'applicabilità dell'aggravante ex art. 80, comma 1, lett. e), ritenendola un'aggravante oggettiva per la quale è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa la presenza dell'adulterante, valutata secondo il canone della "prevedibilità in concreto". La terza doglianza è stata dichiarata inammissibile perché sollevata per la prima volta in cassazione; comunque la Corte ha rilevato che la motivazione sulla determinazione della pena era sufficientemente chiara e che non era richiesta una dettagliata spiegazione dei criteri quando la pena non è quantificata in misura prossima al massimo edittale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, commi 1 e 5; art. 80, comma 1, lett. e))
Art. 73, comma 5 richiede valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione e quantità/qualità/purezza della sostanza per riconoscere la lieve entità; art. 80, comma 1, lett. e) configura un'aggravante riferita a sostanze adulterate o miscelate con accentuata potenzialità lesiva, applicabile anche come aggravante oggettiva quando la presenza dell'adulterante era prevedibile in concreto.
La Corte territoriale ha riconosciuto il beneficio per le attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto all'aggravante, operando il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte di cassazione ha ritenuto insindacabile tale valutazione di merito ove ben motivata.
I criteri di determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti, personalità dell'imputato, finalità rieducative) sono rimessi al giudice di merito; una motivazione più dettagliata è richiesta solo quando la pena si avvicina al massimo edittale o è comunque superiore alla media.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Principio secondo cui non sussistono ragioni di esonero dal versamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende nella fattispecie, giustificando l'obbligo di pagamento imposto al ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 è necessario dimostrare, con valutazione complessiva, che tutti gli elementi (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità/purezza della sostanza) indicano una offensività di lieve entità; la sola piccola quantità non è sufficiente se altri elementi suggeriscono finalità di spaccio.
- La circostanza aggravante per sostanze adulterate o miscelate con aumento della potenzialità lesiva (art. 80, comma 1, lett. e) ) può essere applicata anche quando il detentore non fosse consapevole della presenza dell'adulterante, purché tale ignoranza sia imputabile a colpa valutata secondo la prevedibilità in concreto.
- Questioni nuove o non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione; il gravame deve aver riguardato i medesimi punti già proposti al giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito sulla determinazione della pena è insindacabile in cassazione se non viziata: è richiesta maggiore specificazione solo quando la pena è prossima al massimo edittale o si ravvede una determinazione incongrua.
- Gli indici di professionalità e finalità di spaccio (diversità di stupefacenti, sostanze pericolose o adulteranti che aumentano effetti/tossicità, modalità di detenzione) pesano fortemente contro il riconoscimento delle attenuanti di lieve entità.
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