Cassazione Penale, Sentenza n. 42873/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in sede di incidente di esecuzione, aveva accolto la richiesta di Matteo Salamone di cumulare e unificare varie pene, comprendendo i periodi di detenzione dal 20/06/2012 al 07/05/2015 e dal 02/02/2018 in poi, e aveva determinato una riduzione complessiva di 90 giorni per effetto del cumulo. La Procura ha censurato la decisione per violazione di legge e per errata applicazione delle norme sul cumulo delle pene, rilevando la mancata distinzione tra reati commessi prima, durante o dopo l'inizio della detenzione, la mancata formazione di cumuli parziali in funzione delle date di commissione e l'insufficiente motivazione circa la riduzione di 90 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura ritenendolo fondato. L'ordinanza impugnata è stata annullata per carenza ed apparente insufficienza motivazionale: il giudice dell'esecuzione non ha chiarito il criterio applicato per il cumulo, non ha indicato il totale delle pene espiate, l'eventuale presofferto e la parte residua da espiare, né ha motivato la riduzione di 90 giorni. La decisione è stata rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla competenza e alla procedura dell'incidente di esecuzione; la Corte rileva che il provvedimento impugnato non esplica adeguatamente le valutazioni richieste da tali norme
Evocato come norma rilevante per l'ambito dell'esecuzione e per i poteri del giudice dell'esecuzione nell'esame delle richieste di cumulo/unificazione, la Corte ha rilevato carenze motivazionali nell'applicazione pratica
Richiamato nel contesto della determinazione della pena e delle modalità di calcolo in caso di concorso e cumulo di pene; la sentenza ne utilizza i principi ai fini esecutivi
Citato in relazione al cumulo delle pene e agli effetti sul quantum complessivo; la Corte ne richiede un'applicazione motivata e collegata ai periodi di espiazione
Rilevante come criterio moderatore del cumulo; dalla giurisprudenza citata emerge l'obbligo di considerare soluzioni che possano risultare meno gravose per il condannato e, nel caso di reati commessi durante o dopo l'espiazione, di procedere a cumuli parziali
precedente giurisprudenziale Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020
Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Rv. 278939
Richiamato per enunciare il principio secondo cui, quando il soggetto ha commesso nuovi reati durante o dopo l'espiazione, occorre formare cumuli parziali raggruppando le pene sulla base delle date di commissione e applicando il criterio moderatore, privilegiando la soluzione meno gravosa per il condannato
Massime di principio
- Quando il condannato ha commesso reati prima, durante o dopo un periodo di detenzione, il giudice dell'esecuzione deve valutare la formazione di cumuli parziali in funzione della data di commissione dei reati e dell'inizio dell'esecuzione
- Il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. va considerato e, se esistono più criteri legittimi (data di commissione vs data di inizio esecuzione), deve essere preferita la soluzione meno gravosa per il condannato
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo completo e comprensibile: indicare il totale delle pene, quanto già espiato (presofferto), la parte residua e come il cumulo incide sul computo finale
- Ogni riduzione della pena per effetto del cumulo deve essere esplicitamente motivata e quantificata; la mera enunciazione di un taglio di giorni senza collegare il calcolo al cumulo rende il provvedimento annullabile
- La mancata distinzione tra pene relative a reati anteriori e reati commessi durante o dopo la detenzione, o la mancanza di calcoli e periodi di pena chiaramente indicati, costituisce vizio che porta all'annullamento e al rinvio per nuovo esame
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