Cassazione Penale, Sentenza n. 36757/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 17 dicembre 2025 della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pavia il 26 novembre 2024 per due episodi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, commessi a Vigevano il 15 marzo 2016 e il 24 febbraio 2017, unificati dalla continuazione. La pena era di due anni di reclusione, oltre alle pene accessorie. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 516, 519 e 522 c.p.p., sostenendo che l’accusa riguardasse operazioni soggettivamente inesistenti, mentre la condanna si sarebbe fondata sulla loro inesistenza oggettiva, con conseguente mutamento del fatto e pregiudizio del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. e degli artt. 191, 192, 195, 530 e 546 c.p.p., lamentando l’utilizzazione di prove illegittimamente acquisite, in particolare delle dichiarazioni riferite dal teste di polizia giudiziaria, nonché contraddittorietà e carenza della motivazione sulla prova dell’inesistenza delle operazioni. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando motivazione apparente e invocando gli indici introdotti dall’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000. La difesa aveva prospettato, ai fini della tenuità, un’evasione IVA di euro 8.125,92 riferita alle sole fatture attribuite alla denunciante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: l’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 attribuisce rilievo all’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti senza distinguere tra inesistenza oggettiva e soggettiva; inoltre, le imputazioni indicavano le fatture e gli importi contestati, consentendo all’imputato di conoscere l’accusa e difendersi, senza una trasformazione radicale del fatto. Il secondo motivo è aspecifico quanto all’art. 220 disp. att. c.p.p., perché ripropone le doglianze d’appello senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale; le censure sulle prove sono manifestamente infondate. Il teste di polizia giudiziaria non aveva riportato dichiarazioni di terzi, ma riferito l’esito generale delle investigazioni; inoltre, l’inesistenza oggettiva era sostenuta anche dalla testimonianza della denunciante e da ulteriori elementi fattuali, tra cui il mancato rinvenimento delle fatture, l’assenza di decimali negli importi e l’incongrua progressione numerica. È legittimo fondare l’accertamento su una combinazione di prove dirette e indirette. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il diniego dell’art. 131-bis c.p. era motivato dall’importo dell’imposta evasa, superiore a euro 140.000, e la doglianza basata sull’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000 è inammissibile perché non proposta con l’appello, presentato il 10 marzo 2025, quando la disposizione era già in vigore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
la latitudine applicativa della norma incriminatrice è tale da attribuire rilevanza al solo compimento di "operazioni inesistenti", a prescindere dal fatto che lo siano oggettivamente o soggettivamente.
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti non distingue, ai fini della tipicità, tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni.
per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa
La violazione della correlazione tra accusa e sentenza sussiste quando la trasformazione essenziale del fatto genera incertezza sull’imputazione e un concreto pregiudizio difensivo; non basta una difformità meramente letterale.
il presupposto per l'operatività dell'art. 220 disp. att. cod. proc., cui segue il sorgere dell'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale, è costituito dalla sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito a una persona determinata.
L’obbligo di applicare le garanzie del codice di procedura penale sorge quando, nel corso dell’inchiesta amministrativa, emerge la mera possibilità che il fatto abbia rilevanza penale, anche se non è ancora riferibile a una persona determinata.
artt. 191 e 195, comma 4, c.p.p.
la Corte territoriale ha ben spiegato (pag. 9 sent.) come il testimone della polizia giudiziaria Roselli non avesse declinato i nominativi delle persone assunte a sommarie informazioni o riportato passaggi delle dichiarazioni rese dalle predette persone che risultano avere emesso fatture utilizzate dall'imputato e, inoltre, come l'operante avesse riferito sul risultato generale finale delle investigazioni
Non ricorre la violazione dei divieti di testimonianza indiretta quando l’operante non riferisce dichiarazioni specifiche di terzi, ma dà conto del risultato complessivo delle investigazioni.
La Corte territoriale ha motivato in merito all'impossibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto ritenendo che non ricorresse il presupposto della sostanziale irrilevanza della condotta e del danno, avuto riguardo all'entità imposta evasa.
Il riconoscimento della particolare tenuità può essere negato con riguardo all’entità dell’imposta evasa, quando questa esclude la sostanziale irrilevanza della condotta e del danno.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
le censure del ricorrente fondate sull'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, avente a oggetto gli indici di valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis, cod. pen. per i reati tributari, devono ritenersi inammissibili poiché non formulate con l'atto di appello, che risulta presentato il 10 marzo 2025, quando la norma, inserita con il d.i.gs. 14 giugno 2024, n. 87, era già in vigore.
La censura che invoca gli indici di valutazione introdotti per la particolare tenuità nei reati tributari è inammissibile in cassazione se, essendo la norma già in vigore, non è stata proposta con l’atto di appello.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la tipicità non dipende dalla distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni.
- La difformità tra contestazione e sentenza viola il principio di correlazione solo se comporta una trasformazione radicale del fatto, determina incertezza sull’oggetto dell’accusa e produce un concreto pregiudizio al diritto di difesa; la verifica non si esaurisce nel confronto letterale tra imputazione e decisione.
- L’obbligo di osservare le garanzie del codice di procedura penale durante un’inchiesta amministrativa sorge quando emerge la mera possibilità della rilevanza penale del fatto, anche prima che esso sia attribuibile a una persona determinata.
- La violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati dell’attività ispettiva: occorre che l’inutilizzabilità o la nullità sia autonomamente prevista dalle norme processuali applicabili.
- La deposizione dell’operante che riferisce il risultato generale delle investigazioni, senza riportare dichiarazioni specifiche rese da terzi, non integra di per sé testimonianza indiretta vietata.
- L’accertamento dei fatti può fondarsi congiuntamente su prove dirette e indirette, purché la motivazione dia conto degli elementi probatori valorizzati.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione dell’entità dell’imposta evasa, quando essa è incompatibile con la sostanziale irrilevanza della condotta e del danno.
- Un motivo fondato su una disposizione già vigente al momento dell’appello è inammissibile in cassazione se non è stato dedotto con l’impugnazione di merito.
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