Cassazione Penale, Sentenza n. 36805/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 27 novembre 2025 della Corte d'appello di Messina, che aveva confermato il decreto del Tribunale di Messina del 12 dicembre 2023 applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con divieto di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale. I giudici di merito lo avevano inquadrato nella categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendolo gravemente indiziato di appartenenza a un'associazione mafiosa e valorizzando, tra l'altro, il ruolo di vertice attribuitogli in una sentenza penale non irrevocabile, i rapporti con la pubblica amministrazione e la prosecuzione dell'attività associativa tramite il padre durante la detenzione, con condotte protratte fino al maggio 2022. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l'applicazione della nozione di appartenenza mafiosa, sostenendo che fossero stati valorizzati rapporti familiari e personali e presunzioni, senza individuare condotte concrete e individualizzanti. Con il secondo ha denunciato l'uso illegittimo di una sentenza di condanna non definitiva quale elemento determinante, deducendo che il giudice della prevenzione avrebbe dovuto compiere un'autonoma valutazione. Con il terzo ha lamentato motivazione apparente e violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancata risposta alle censure d'appello, travisamento dei fatti, assenza di condotte qualificanti (tra cui appalti pilotati, estorsioni e vantaggi economici) e mancata integrazione istruttoria. Con il quarto ha contestato l'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale, affermando che la sua delimitazione temporale al maggio 2022 non fosse motivata. Con il quinto ha censurato la proporzionalità e l'adeguatezza della misura, lamentando che non fosse spiegata l'inidoneità di una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha premesso che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge; è deducibile il vizio di motivazione solo quando questa sia assente o meramente apparente, non quando si denunci insufficienza o si solleciti una diversa valutazione degli elementi. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava un’insufficienza motivazionale e chiedeva una nuova valutazione del compendio indiziario; il decreto impugnato descriveva adeguatamente il ruolo apicale, le interessenze illecite, i rapporti con la pubblica amministrazione e la gestione del sodalizio durante la detenzione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudice della prevenzione aveva richiamato gli elementi probatori della sentenza non definitiva svolgendo una valutazione autonoma, anziché recepirla acriticamente. Il terzo è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non individuava la decisività degli elementi asseritamente trascurati né si confrontava con la motivazione che aveva respinto l'integrazione istruttoria per irrilevanza e non decisività. Il quarto è stato ritenuto generico e diretto a censurare l'insufficienza della motivazione: il decreto aveva indicato condotte associative protratte fino al 2022 e la prosecuzione dell'attività tramite i familiari durante la detenzione, fornendo una motivazione non apparente sull'attualità della pericolosità. Il quinto è stato ritenuto eccentrico e non confrontato con la motivazione, che aveva rapportato la durata alla gravità del quadro indiziario e alla capacità criminale; inoltre, la misura era stata fissata in tre anni e non nella durata massima di cinque prevista dall'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011
E' escluso, quindi, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri difetti della motivazione che si sostanzino in forme di illogicità o che sollecitino una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito.
Il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d'appello in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge; la motivazione è sindacabile soltanto se inesistente o meramente apparente.
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011
il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale
Ai fini della misura di prevenzione, l'appartenenza mafiosa comprende anche un'azione funzionale agli scopi associativi che non integri la partecipazione penalmente rilevante; non è sufficiente la mera contiguità o vicinanza al gruppo.
il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 anche qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.;
La partecipazione richiesta per il reato associativo è distinta dall'appartenenza rilevante in prevenzione; per quest'ultima il giudice può autonomamente valutare elementi che non abbiano raggiunto la soglia probatoria necessaria per la condanna ex art. 416-bis c.p.
Si tratta di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali».
La violazione dell'obbligo di motivazione rileva in sede di legittimità, nel procedimento di prevenzione, quando il provvedimento sia privo di motivazione o questa sia meramente apparente, non per una mera insufficienza argomentativa.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011, la durata massima della misura di prevenzione è quella di cinque anni e che, quindi, la Corte di appello di Messina (contrariamente a quanto sostenuto in ricorso) non ha «confermato la durata massima della sorveglianza speciale», essendo stata fissata la durata della misura in tre anni.
La durata massima della sorveglianza speciale è di cinque anni; una misura fissata in tre anni non costituisce applicazione della durata massima.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Il vizio di motivazione è deducibile quando questa sia assente o meramente apparente, mentre non sono sufficienti la denuncia di illogicità o insufficienza né la richiesta di una diversa lettura degli elementi probatori.
- L'appartenenza a un'associazione mafiosa rilevante ai fini delle misure di prevenzione può consistere anche in un'azione isolata funzionale agli scopi associativi, pur non integrando la partecipazione richiesta per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; resta esclusa la mera contiguità o vicinanza al gruppo.
- Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi probatori e indiziari provenienti da procedimenti penali, ma deve valutarli autonomamente. Una sentenza penale non definitiva non può essere recepita come fatto vincolante mediante il solo richiamo al suo esito.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi con le ragioni effettive del provvedimento impugnato e indicare la decisività degli elementi che si assumono trascurati; contestazioni generiche o non specifiche sono inammissibili.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale può fondarsi sulla descrizione di condotte associative recenti e sulla prosecuzione dell'attività criminale durante la detenzione, anche per il tramite di familiari, quando il decreto esponga in modo comprensibile gli elementi posti a base della conclusione.
- La durata della sorveglianza speciale va valutata alla luce del limite massimo di cinque anni previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011; una durata di tre anni non equivale all'applicazione della durata massima.
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