Cassazione Penale, Sentenza n. 36807/2026 del 20/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, indagato per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e per reati concernenti la detenzione e il porto di armi in luogo pubblico, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, del 23 marzo 2026, che aveva rigettato il riesame contro la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP il 28 gennaio 2026. L’indagine riguardava attività di clan camorristici nel Rione Sanità e si basava su intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria. Con un unico motivo, riferito ai capi provvisori 12, 50, 52, 53 e 64, la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273, comma 1, 405, comma 2, 406 e 407, comma 3, c.p.p., contestando l’utilizzabilità degli atti investigativi compiuti dopo il 20 aprile 2023. Ha sostenuto che il termine biennale dovesse decorrere dalla prima iscrizione, avvenuta il 23 aprile 2021, e che una nuova iscrizione non potesse prorogare un termine ancora in corso; ha inoltre censurato la valutazione di genericità dell’eccezione di inutilizzabilità, affermando che l’espunzione degli atti successivi avrebbe eliminato la base della gravità indiziaria. La Corte ha precisato che l’eccezione richiede l’indicazione degli atti interessati e della loro decisività, illustrando l’effetto destrutturante della loro eventuale espunzione; la deduzione più dettagliata proposta per la prima volta in cassazione è tardiva. Ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava compiutamente con la motivazione del riesame, che richiamava anche immagini di videosorveglianza e un’intercettazione del novembre 2022, acquisite entro i termini. Infine, ha ritenuto corretta la rilevanza della successiva iscrizione del 9 febbraio 2024, con decorrenza indicata in motivazione al 20 ottobre 2023, alla luce dell’emersione di fatti nuovi attestanti la prosecuzione della condotta permanente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha confermato che chi eccepisce l’inutilizzabilità deve specificare gli atti contestati e dimostrare la decisività della questione, e che la deduzione più circostanziata formulata soltanto in cassazione era tardiva. Ha inoltre osservato che il ricorso non confutava adeguatamente il richiamo del Tribunale a elementi investigativi acquisiti nel novembre 2022, comunque entro il termine. Ha infine ritenuto corretta, in presenza di un reato permanente e di fatti nuovi attestanti il perdurare della condotta, la nuova iscrizione del 9 febbraio 2024, con decorrenza indicata in motivazione al 20 ottobre 2023, e l’utilizzabilità delle risultanze investigative anche anteriori alla nuova iscrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 8, c.p.
In tale ambito si inserisce la contestazione nei confronti di Vincenzo Pirozzi, figura di spicco del clan Misso che, considerato il suo peso criminale, dalla data di scarcerazione nel 2020, ha assunto le redini del clan Savarese e ha quindi affrancato il Rione dalle ingerenze dei Mazzarella.
La norma individua il reato associativo contestato, ma la decisione in cassazione non esamina nel merito la configurabilità dell’associazione mafiosa: riguarda l’utilizzabilità degli atti investigativi e la specificità dell’eccezione.
artt. 273, comma 1, 405, comma 2, 406 e 407, comma 3, c.p.p.
La doglianza è infondata.
Le disposizioni sono indicate come parametri della censura sull’utilizzabilità degli atti e sui termini delle indagini; la Corte rigetta la censura, ma non formula una distinta interpretazione di ciascuna disposizione.
qualora successivamente alla scadenza del termine di durata delle indagini relative ad un reato permanente, e delle successive proroghe, emergano fatti nuovi che consentano di attestare il perdurare della condotta, il pubblico ministero deve procedere ad una nuova iscrizione, nei confronti dello stesso indagato, con piena utilizzabilità delle risultanze dell'attività investigativa compiuta anche prima della nuova iscrizione
La Corte richiama il principio secondo cui, per un reato permanente, fatti nuovi emersi dopo la scadenza dei termini che attestino la prosecuzione della condotta impongono una nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato; le risultanze investigative sono pienamente utilizzabili anche se raccolte prima della nuova iscrizione.
Massime di principio
- Chi eccepisce l’inutilizzabilità di un atto d’indagine o di una fonte di prova deve indicare gli elementi che fondano l’eccezione, produrre o allegare gli atti necessari se non sono immediatamente disponibili al giudice e illustrare la decisività della questione, spiegando quale effetto avrebbe l’espunzione sul ragionamento giustificativo della decisione.
- L’onere di dimostrare la cosiddetta prova di resistenza si applica anche alle eccezioni sollevate davanti al giudice di merito sulla validità di atti o notifiche: la parte deve chiarire le conseguenze della violazione denunciata e il proprio interesse alla decisione.
- L’inutilizzabilità degli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d’ufficio: deve essere eccepita dalla parte immediatamente dopo l’atto o alla prima occasione utile e specificamente dedotta nel riesame, non per la prima volta in cassazione.
- Se, dopo la scadenza dei termini d’indagine relativi a un reato permanente e delle eventuali proroghe, emergono fatti nuovi che attestano il perdurare della condotta, il pubblico ministero deve procedere a una nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato; sono utilizzabili anche le risultanze investigative raccolte prima della nuova iscrizione.
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