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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36804/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 20 gennaio 2025, aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata; il condannato ha presentato reclamo il 27 gennaio 2025 mediante PEC all’indirizzo del Tribunale di sorveglianza di Bologna, anziché a quello dell’Ufficio di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento. Con decreto del 29 gennaio 2025 il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo in applicazione dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il Magistrato di sorveglianza non avesse il potere di dichiarare inammissibile il reclamo, attribuito al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale; 2) violazione dell’art. 69-bis, comma 3, ord. pen., sostenendo che il reclamo dovesse essere presentato al Tribunale di sorveglianza competente e che fosse quindi errato richiedere l’invio all’ufficio autore del provvedimento. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha respinto il primo motivo perché l’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 attribuisce specificamente al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il potere di dichiarare l’inammissibilità quando l’atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile a quell’ufficio; tale competenza speciale non contrasta con le regole sulla competenza a decidere il reclamo in materia di liberazione anticipata. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, in quanto confonde il giudice al quale il reclamo è rivolto, il Tribunale di sorveglianza, con la cancelleria presso cui l’impugnazione deve essere trasmessa, quella dell’ufficio che ha emesso il provvedimento. La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 2026, aveva ritenuto legittima la disciplina dell’inammissibilità per invio all’indirizzo PEC errato, anche quando l’atto giunga tempestivamente al giudice a quo.

Norme richiamate

  • art. 87-bis, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022

    l'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate

    L’impugnazione telematica deve essere inviata alla PEC dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo le specifiche tecniche previste.

  • art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022

    l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato

    L’invio dell’impugnazione a un indirizzo PEC non riferibile all’ufficio autore del provvedimento costituisce causa di inammissibilità.

  • art. 87-bis, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2022

    la declaratoria di inammissibilità compete al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato che dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato

    Per l’ipotesi di inammissibilità prevista dalla disposizione, il potere di dichiararla spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • art. 69 Ord. pen.

    La norma non contrasta, in alcun modo, con quanto previsto dall'art. 69 Ord. pen. in punto di competenza in materia di liberazione anticipata

    La competenza speciale attribuita dall’art. 87-bis al giudice che ha emesso il provvedimento per la verifica di specifici requisiti di ammissibilità non modifica la competenza prevista in materia di liberazione anticipata.

  • art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.

    Quanto al secondo motivo, se ne rileva la manifesta infondatezza atteso che viene operata una indebita sovrapposizione tra la proposizione del reclamo (al Tribunale di sorveglianza) e l'ufficio al quale quel reclamo deve essere presentato (la Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).

    Il fatto che il reclamo sia rivolto al Tribunale di sorveglianza non comporta che l’atto debba essere trasmesso alla cancelleria di tale Tribunale: deve essere presentato alla cancelleria dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • art. 582, comma 1, c.p.p.

    la regola generale secondo cui l'impugnazione contro i provvedimenti penali diversi da quelli aventi natura cautelare deve essere presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anziché a quello competente per l'impugnazione, è da sempre prevista dall'art. 582, comma 1, cod. proc. pen.

    La regola generale individua nel giudice che ha emesso il provvedimento l’ufficio di presentazione dell’impugnazione, distinto dal giudice competente a deciderla.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    da sempre l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 582

    L’inosservanza delle regole di presentazione dell’impugnazione richiamate dall’art. 582 c.p.p. è sanzionata con l’inammissibilità.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    La sanzione è stata, inoltre, ritenuta tale da non determinare un sacrificio eccessivo per l'impugnante per effetto di una norma caratterizzata da eccessivo formalismo, né, è stato affermato, risulta una contraddizione rispetto al favor impugnationis di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (stante la diversità delle fattispecie disciplinate)

    La disciplina speciale sull’invio telematico errato non contrasta con il principio di favor impugnationis, poiché riguarda una fattispecie distinta.

Massime di principio

  • La trasmissione telematica di un’impugnazione a un indirizzo PEC non riferibile, secondo le specifiche e gli elenchi applicabili, all’ufficio che ha emesso il provvedimento determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, anche se l’atto perviene tempestivamente al giudice a quo.
  • Nei casi di inammissibilità specificamente previsti dall’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, la declaratoria spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; tale attribuzione non altera la competenza del giudice chiamato a decidere nel merito il reclamo.
  • Va distinto il giudice al quale l’impugnazione è diretta da quello presso la cui cancelleria deve essere presentata: in materia di liberazione anticipata il reclamo è rivolto al Tribunale di sorveglianza, ma la trasmissione deve avvenire all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
  • La possibilità che la cancelleria dell’ufficio destinatario per errore inoltri l’atto all’indirizzo telematico corretto non costituisce un obbligo per la cancelleria; il rischio che l’inoltro non avvenga tempestivamente ricade sull’impugnante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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