Cassazione Penale, Sentenza n. 36801/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l’ordinanza del 4 febbraio 2026 della Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di detrarre dal cumulo in esecuzione il periodo di custodia cautelare subito in relazione a un diverso titolo. La pena risultava ininterrottamente in esecuzione dal 10 agosto 2020; il ricorrente sosteneva che, avendo riportato condanne per reati commessi in tempi diversi e avendo subito custodia cautelare per uno di essi, si dovessero formare cumuli parziali, detraendo separatamente da ciascuno il presofferto. Deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 80 c.p., invocando le regole sul cumulo materiale e sul computo delle detrazioni; con il secondo, vizio di motivazione per omessa risposta alla richiesta di formazione dei cumuli parziali. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la formazione e l’aggiornamento del cumulo, poiché la carcerazione era unica e ininterrotta dal 10 agosto 2020 e non vi erano periodi di detenzione sofferti in tempi diversi da imputare separatamente mediante cumuli parziali. Le ulteriori condanne riguardavano reati commessi durante l’esecuzione e le relative pene erano state aggiunte al cumulo già in corso. La custodia cautelare intervenuta durante l’espiazione non poteva essere detratta nuovamente, perché lo stesso periodo di privazione della libertà non è imputabile a più titoli; la compatibilità tra custodia cautelare e pena in esecuzione rileva, secondo la decisione, soltanto per il computo dei termini massimi della custodia. La doglianza sulla motivazione è stata respinta insieme alla censura sostanziale, essendo il provvedimento impugnato, pur sinteticamente, fondato sui principi applicabili.
Norme richiamate
In tale ipotesi è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che devono a vario titolo essere operate e con applicazione, prima sui cumuli parziali e poi su quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., il quale non va applicato in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
Il criterio moderatore opera nei distinti cumuli parziali quando vi siano reati e periodi di detenzione riferibili a tempi diversi; non impone, nel caso di detenzione unica e ininterrotta, di procedere a cumuli separati.
La regola posta dall'art. 78 cod. pen. (applicabile, in virtù del successivo art. 80, anche nel caso di pluralità di condanne susseguitesi nel tempo) non significa che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere complessivamente detenuto, nel corso della sua vita, per un periodo eccedente il quintuplo della condanna più grave o comunque superiore a trenta anni.
L’art. 80 estende l’applicazione dell’art. 78 alla pluralità di condanne intervenute nel tempo, ma non comporta un cumulo globale con detrazione indiscriminata quando le condanne e i periodi detentivi si collocano in tempi diversi; i cumuli parziali sono richiesti nelle condizioni indicate dalla giurisprudenza richiamata.
L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. impone al pubblico ministero, all'atto di determinare la pena da eseguire, di computare soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere operata la determinazione della pena da eseguire e ciò al fine di evitare che la pena computata preceda la commissione del reato, condizione che, è facile intuire, si tradurrebbe in un inammissibile incentivo a delinquere, potendo, in sostanza, l'agente contare, all'atto della determinazione criminosa, su una sorta di credito di pena.
Sono computabili soltanto la custodia cautelare e le pene espiate dopo la commissione del reato cui si riferisce la determinazione, così da impedire che una detrazione antecedente alla commissione produca un credito di pena.
Massime di principio
- La formazione di cumuli parziali e la separata imputazione delle detrazioni sono necessarie quando le condanne riguardano reati commessi in tempi diversi e vi sono periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, in particolare quando un nuovo reato è commesso durante l’espiazione di un precedente cumulo.
- Se la carcerazione è unica e ininterrotta e le ulteriori condanne riguardano reati commessi durante l’esecuzione, le pene successive possono essere aggiunte al cumulo già in corso senza formare cumuli parziali per periodi detentivi non distinti.
- La custodia cautelare intervenuta mentre è già in corso l’espiazione di una pena non dà diritto a detrarre nuovamente lo stesso periodo dal diverso titolo: un medesimo periodo di privazione della libertà non può essere computato contemporaneamente su più titoli.
- La coesistenza materiale della custodia cautelare e dell’esecuzione di una pena non comporta un doppio computo della detenzione; la compatibilità tra i titoli rileva soltanto per il computo e il decorso dei termini massimi della custodia cautelare.
- Ai fini della determinazione della pena da eseguire, possono essere computate la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato cui la determinazione si riferisce, non quelle anteriori.
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