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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36812/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Nel procedimento a carico di più persone erano contestate, tra l’altro, emissioni di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in favore di una ditta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, e a una persona era contestato il riciclaggio delle somme riconducibili a quelle fatture, ai sensi dell’art. 648-bis c.p. Il GIP di Lodi, con provvedimento del 4 dicembre 2025, ritenendo che il riciclaggio fosse il reato mezzo diretto a occultare i reati fiscali, aveva dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti a Monza. Il GIP di Monza, con ordinanza del 28 maggio 2026, ha sollevato conflitto negativo: ha considerato le frodi fiscali reati-mezzo e il riciclaggio reato-fine e ha escluso che gli autori delle fatturazioni fossero consapevoli della finalizzazione delle loro condotte al riciclaggio; ha quindi prospettato la competenza di Lodi in base all’art. 18 d.lgs. n. 74/2000. Il pubblico ministero e il difensore di uno degli indagati hanno chiesto di dichiarare competente Lodi. Le conclusioni del difensore di un altro imputato, che chiedeva la competenza di Milano, sono state depositate tardivamente e non sono state esaminate.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, poiché il rifiuto di entrambi i giudici di procedere determinava una situazione di stasi processuale. Ha dichiarato competente il GIP del Tribunale di Monza e ha disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio. Ha ritenuto che, secondo la contestazione, il riciclaggio fosse il reato-mezzo commesso per occultare i reati fiscali, che costituivano i reati-fine; l’imputazione descriveva espressamente la condotta di riciclaggio come diretta a ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro dal delitto fiscale. La consapevolezza dell’autrice del riciclaggio circa la finalizzazione della condotta consentiva di ravvisare la connessione teleologica e di determinare la competenza territoriale in base al luogo di commissione del riciclaggio. Le conclusioni tardive dirette a ottenere la competenza di Milano non sono state scrutinate. La decisione riguarda esclusivamente la competenza e non definisce la responsabilità penale degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 12, lett. c), c.p.p.

    per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente ...

    La connessione teleologica può sussistere anche tra reati commessi da persone diverse, ma richiede un legame finalistico concreto e la consapevolezza, da parte dell’autore del reato-mezzo, della finalizzazione della propria condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato.

  • art. 21, comma 3, c.p.p.

    la competenza, in generale, anche quindi quella per connessione, va determinata, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell'imputazione, entro i limiti temporali di rilevazione della questione (che per quanto attiene alla competenza per connessione sono ex art. 21, comma 3, cod. proc. pen. size quelli delle fasi preliminari del giudizio di primo grado) e deve essere mantenuta ferma a prescindere dalle vicende processuali successive, inidonee a incidere sulla competenza già affermata

    La competenza per connessione si determina ex ante sulla base dei soggetti e degli addebiti formulati nell’imputazione, entro i limiti temporali previsti, e non viene modificata da successive vicende processuali.

  • art. 18 d.lgs. n. 74/2000

    Il GIP di Monza ha richiamato il criterio di competenza dell’art. 18 d.lgs. n. 74/2000 a sostegno della competenza di Lodi; la Corte ha risolto il conflitto applicando invece la connessione teleologica e il criterio del luogo di commissione del reato-mezzo.

  • art. 648-bis c.p.

    Dalla lettura dell'imputazione relativa al reato di di cui all'art. 648-bis cod. pen. ascritto a Maria Ferrara, infatti, risulta che la condotta è espressamente descritta e contestata come commessa al fine di occultare i reati fiscali ("in tal maniera ostacolando l'identificazione della provenienza dei denari in questione dal delitto di frode fiscale"), cioè quale mezzo per ottenere e conseguire i proventi derivanti dai reati fiscali e garantire così l'impunità per gli stessi.

    Nel caso deciso, la contestazione del riciclaggio descriveva la condotta come diretta a occultare la provenienza del denaro dai reati fiscali; tale finalizzazione, insieme alla consapevolezza dell’autrice del reato-mezzo, ha fondato la connessione teleologica.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74/2000

    La conclusione cui è pervenuto il Giudice per le indagini preliminari di Lodi è coerente agli elementi allo stato evidenziati e si deve ritenere che il riciclaggio sia il reato mezzo e le condotte di cui all'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 siano i reati fine.

    Sulla base della formulazione dell’imputazione esaminata, le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti sono state qualificate come reati-fine rispetto al riciclaggio, individuato come reato-mezzo diretto a occultare i reati fiscali.

  • art. 28 c.p.p.

    Preliminarmente si deve dare atto che le conclusioni dell'Avv. Fariello sono pervenute tardivamente solo in data 22 luglio e non possono pertanto essere scrutinate.

    La norma è richiamata per la procedura di risoluzione del conflitto negativo di competenza; il testo non espone una specifica interpretazione dell’art. 28 c.p.p.

  • art. 30 c.p.p.

    Preliminarmente si deve dare atto che le conclusioni dell'Avv. Fariello sono pervenute tardivamente solo in data 22 luglio e non possono pertanto essere scrutinate.

    La norma è richiamata quale base procedurale per il sollevamento del conflitto negativo di competenza; il testo non espone una specifica interpretazione dell’art. 30 c.p.p.

  • art. 32 c.p.p.

    Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo processo - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.

    Il conflitto è ammissibile quando il rifiuto formale di entrambi i giudici di conoscere del medesimo procedimento determina una stasi processuale che richiede l’intervento risolutivo della Corte.

Massime di principio

  • La connessione teleologica può determinare lo spostamento della competenza territoriale anche se il reato-mezzo e il reato-fine sono attribuiti a persone diverse; occorre però accertare che l’autore del reato-mezzo abbia avuto presente la finalizzazione oggettiva della propria condotta alla commissione o all’occultamento dell’altro reato.
  • Ai fini della connessione teleologica, la qualificazione dei reati come mezzo e fine e la consapevolezza dell’autore del reato-mezzo vanno ricostruite sulla base degli addebiti formulati nell’imputazione; quando la contestazione descrive il riciclaggio come condotta diretta a occultare i reati fiscali, il riciclaggio può costituire il reato-mezzo e i reati fiscali i reati-fine.
  • La competenza per connessione si determina ex ante sulla base delle figure soggettive e degli addebiti indicati nell’imputazione, entro i limiti temporali processuali previsti, e resta ferma nonostante le successive vicende processuali.
  • Il conflitto negativo di competenza è ammissibile quando il rifiuto formalmente manifestato da entrambi i giudici di procedere sul medesimo processo determina una situazione di stasi processuale non superabile senza la decisione della Corte.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale

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