Cassazione Penale, Sentenza n. 36808/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza del 14 maggio 2026 adottata all’esito dell’udienza preliminare, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento a carico di due imputati, ai quali è contestata, in concorso, la truffa aggravata ai danni di una persona offesa. Secondo l’imputazione, gli imputati avrebbero carpito fraudolentemente la fiducia della vittima, inducendola a recarsi all’Ufficio Postale di Fisciano e a trasferire con un’operazione di giroposta l’intera somma presente sul proprio conto sull’IBAN associato alla carta Postepay indicata nel capo d’imputazione. Il procedimento era giunto al GIP di Civitavecchia dopo che il GIP di Nocera Inferiore, investito di una richiesta di sequestro preventivo della carta, aveva rilevato la propria incompetenza territoriale e restituito gli atti al pubblico ministero. Il GIP di Civitavecchia riteneva che il reato si fosse consumato a Fisciano, dove l’operazione dispositiva aveva prodotto il trasferimento immediato e irreversibile del denaro. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare insussistente il conflitto e di restituire gli atti al GIP di Civitavecchia.
La decisione
La Corte ha dichiarato insussistente il conflitto negativo. La decisione del GIP di Nocera Inferiore, adottata mentre era investito della sola richiesta di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.p., aveva efficacia limitata a quel singolo atto e non costituiva una declinatoria di competenza sull’intero procedimento; non era quindi idonea a generare il conflitto. Il GIP di Civitavecchia, in sede di udienza preliminare, avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 22, comma 3, c.p.p. La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore: in caso di truffa realizzata mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il reato si consuma nel luogo in cui la vittima versa il denaro, poiché lì si realizzano contestualmente l’immediata disponibilità della somma per l’agente e la definitiva perdita per la vittima; nel caso concreto, il versamento è avvenuto a Fisciano, nella giurisdizione di Nocera Inferiore. La decisione non definisce la responsabilità penale degli imputati.
Norme richiamate
Il giudice investito per primo di tale richiesta non ha ricusato esplicitamente la propria competenza, ma ha rigettato, in sostanza, la richiesta di sequestro e limitatamente a questo provvedimento produce effetti la decisione assunta (art. 22, comma 2, cod. proc. pen.).
La pronuncia di incompetenza del GIP investito di una richiesta relativa a un singolo atto produce effetti limitati a quel provvedimento e non costituisce, di per sé, declinatoria di competenza sull’intero procedimento. In udienza preliminare, in assenza di una declinatoria processualmente idonea a determinare il conflitto, il giudice deve provvedere ai sensi del comma 3.
art. 640, comma 2, n. 2-ter, c.p.
Il procedimento è pervenuto al giudice che ha proposto il conflitto a seguito di provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore che, investito della richiesta di sequestro preventivo della postepay recante il già menzionato IBAN, ha rilevato la propria incompetenza territoriale e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero.
La disposizione identifica il reato contestato, ma la sentenza non affronta nel merito la configurabilità della truffa o la responsabilità degli imputati; la decisione riguarda il conflitto di competenza e l’individuazione dell’autorità giudiziaria cui trasmettere gli atti.
Massime di principio
- Il GIP è giudice del singolo atto e non del processo: la valutazione di competenza compiuta quando è investito di una specifica richiesta produce effetti limitati al provvedimento richiesto e non equivale a una declinatoria di competenza riferita all’intero procedimento.
- Non sussiste un conflitto negativo di competenza quando la decisione del primo GIP ha riguardato soltanto la competenza in relazione a un singolo atto e non ha determinato una declinatoria sull’intero procedimento.
- Nella truffa realizzata mediante accredito di denaro su una carta di pagamento ricaricabile, il reato si consuma nel luogo in cui la persona offesa effettua il versamento, perché in quel momento l’agente consegue l’immediata disponibilità della somma e la vittima ne subisce la definitiva perdita.
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