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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 2.2.2024, n. 151, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 2 febbraio 2024, n. 151, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era decorso, poiché la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 7 febbraio 2024. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato il mancato adempimento né provato l’avvenuta esecuzione degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di 2.500 euro, oltre ai relativi accessori. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Collegio ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando la penalità di mora nella misura degli interessi legali sugli importi dovuti. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento o, in mancanza, dell’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente l’irrogazione di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sugli importi dovuti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce esecutive nei confronti delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto decorso prima della proposizione dell’actio iudicati.

  • art. 2697 c.c.

    Incombe sull’amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento l’onere di provare l’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo; la mancata contestazione e la mancata prova dell’adempimento hanno confermato la fondatezza dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni, il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
  • L’amministrazione che si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare il mancato adempimento e senza provare l’avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale non assolve all’onere probatorio dell’adempimento, con conseguente fondatezza dell’actio iudicati.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme, anche l’adozione di un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un titolo o documento elettronico, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e applicare un’astreinte per l’ulteriore ritardo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inadempimento.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sugli importi dovuti e decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento fino al giorno dell’esecuzione o, in mancanza, dell’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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