Sentenza del 05/10/2023 n. 28092 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il rimborso di IRES (Euro 253.161) e IRAP (Euro 41.104) per il 2012 collegati alla mancata deduzione di un costo imponibile di Euro 1.185.193 e alla preventiva imposizione in Pakistan di ritenute operate dalla LDI (società pakistana). La controversia verteva sulla qualificazione dei pagamenti: l'autorità pakistana li ha trattati come canoni (art.12 Convenzione Italia-Pakistan) soggetti a ritenuta, mentre l'Agenzia delle Entrate italiana li ha qualificati come utili/compensi d'impresa (art.7 Convenzione) e li ha tassati in Italia, negando la deducibilità dei relativi oneri e il rimborso richiesto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che i corrispettivi in contestazione sono utili/compensi d'impresa rientranti nell'art.7 della Convenzione e non canoni ai sensi dell'art.12; non sussiste quindi antinomia tra diritto interno e pattizio. La Corte ha ritenuto che, ove lo Stato estero applichi comunque una ritenuta in violazione della Convenzione, il contribuente debba agire nei confronti dello Stato estero (es. tramite procedura amministrativa o MAP) e non pretendere dall'Italia lo scomputo o la deducibilità dell'imposta estera. Inoltre la Corte ha escluso la deducibilità degli oneri fiscali corrisposti all'estero (art.99 TUIR) e ha rifiutato l'applicazione della Circolare 9/E/2015, ritenendola riferita a ipotesi diverse. Condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Pakistan, art. 12
La parte pakistana ha qualificato i pagamenti come canoni ai sensi di art.12; tuttavia la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta non rientrasse nelle descrizioni previste dall'art.12.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Pakistan, art. 7
La Corte ha qualificato i pagamenti come utili/compensi d'impresa rientranti nell'art.7 (business profits), giustificando la tassazione in Italia e l'esclusione dell'applicazione dell'art.12.
Norma sul divieto di doppia imposizione interna; la Corte ha ritenuto che non operi per esonerare il contribuente quando la ritenuta estera è stata applicata in violazione della Convenzione: il rimedio va chiesto allo Stato estero.
Norma che disciplina i rapporti tra norme interne e convenzioni internazionali; la Corte ha rilevato che non sussisteva conflitto tra diritto interno e convenzionale nel caso concreto.
Norma sulla deducibilità dei componenti negativi per inerenza; la Corte ha escluso la deducibilità dei costi fiscali derivanti da imposte estere versate in violazione della Convenzione e richiamato il divieto generale di deducibilità per imposte su reddito (art.99).
Regola sul credito per imposte estere; la Corte ha osservato che il meccanismo del credito non può supplire alla mancata osservanza delle Convenzioni da parte dello Stato estero.
Norme citate in relazione al principio di divieto di doppia imposizione e alla deducibilità; utilizzate dalla ricorrente ma la Corte non ha accolto l'argomento.
Circolare Agenzia Entrate 9/E del 5 marzo 2015
La ricorrente ha invocato la circolare per chiedere la deducibilità; la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la circolare riguarda casi specifici (attività all'estero senza stabile organizzazione e in assenza di convenzione) diversi dalla fattispecie in esame.
Principio per cui oneri di natura fiscale per imposte sul reddito sono indeducibili; la Corte lo ha richiamato per negare la deducibilità delle imposte pagate in Pakistan.
Riferito ai poteri istruttori del giudice tributario; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per novità procedurale relativa a elementi non dedotti in primo grado.
Massime di principio
- La qualificazione sostanziale dei pagamenti (canone vs utile d'impresa) secondo le definizioni della convenzione prevale nella determinazione del trattamento fiscale; si deve guardare alla natura economica dell'operazione e non solo alla qualificazione data dallo Stato della fonte.
- Se uno Stato estero applica una ritenuta in violazione di una convenzione, il rimedio primario è esperire le vie previste nei rapporti con quello Stato (es. richiesta di rimborso in loco o procedura amichevole/MAP), non ottenere in automatico la deducibilità o lo scomputo in Italia.
- Il credito d'imposta per imposte estere (art.165 TUIR) non è concepito per supplire alle violazioni da parte dello Stato estero delle disposizioni convenzionali; il contribuente deve attivare i rimedi internazionali appropriati.
- Le imposte sul reddito pagate all'estero sono in linea di principio indeducibili (art.99 TUIR); l'eccezione alla deducibilità dei costi sussiste solo nei casi specifici previsti dalla normativa e dalla prassi (es. ipotesi indicate nella circolare 9/E/2015).
- In sede contenziosa è essenziale dedurre e provare tempestivamente tutte le argomentazioni utili; nuove doglianze non sollevate in primo grado possono essere dichiarate inammissibili in appello o in cassazione.
- In presenza di possibili conflitti tra norme interne e convenzionali occorre verificare anzitutto la corretta applicazione della convenzione; laddove sussista antinomia la norma convenzionale prevale (art.117 Cost.), ma solo se la fattispecie rientra effettivamente nell'istituto convenzionale invocato.
- La procedura MAP e gli strumenti di cooperazione internazionale sono rilevanti strumenti di tutela per il contribuente vittima di ritenute estere illegittime e dovrebbero essere attivati quando la controparte estera non applica correttamente la Convenzione.
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