Cassazione Penale, Sentenza n. 26802/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Napoli lamentando violazione dell'art. 627, comma 3, cod. pen. e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo (capo A) e la rapina già giudicata con sentenza irrevocabile. La difesa sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso desumibile da: 1) coincidenza temporale delle condotte (spaccio agosto 2014-aprile 2015 e rapina del 9/10/2014); 2) coincidenza di alcuni esecutori della rapina con gli imputati del procedimento associativo; 3) la causale (la rapina sarebbe stata posta in essere per pagare un debito di 700 euro verso il capo dell'associazione, Antonio De Lucia); 4) interdipendenza probatoria, avendo dichiarato il collaboratore di giustizia elementi utilizzati in entrambi i procedimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio in sede di rinvio, abbia colmato le lacune argomentative segnalate dalla sentenza rescindente e abbia correttamente motivato il mancato riconoscimento della continuazione: la rapina è stata ritenuta evento contingente e successivo all'adesione al sodalizio, determinato da una necessità economica autonoma (il pagamento dei 700 euro) e non programmato come parte del disegno criminoso dell'associazione dedita al narcotraffico. La Corte ha inoltre considerato neutre le dichiarazioni del collaboratore nella prospettiva della continuità delle fattispecie e ha ribadito i criteri giurisprudenziali per riconoscere la continuazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati; rimangono confermate le pene rideterminate in sede di appello (es.: Razza: anni 6 di reclusione; Rivetti: pena confermata in precedenza di 7 anni e 10 mesi) e a carico di ciascun ricorrente è stato posto l'onere delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale richiamata perché il capo relativo al traffico di stupefacenti era l'oggetto della responsabilità penale affermata; la decisione riguarda la responsabilità per tale reato.
Richiamato nel testo per segnalare che l'affermazione di responsabilità di taluni punti era stata dichiarata irrevocabile; il riferimento è funzionale a delimitare gli effetti del giudicato.
Norma invocata dalla difesa come violata: i ricorrenti censuravano la motivazione che avrebbe rifiutato la continuazione in contrasto con tale disposizione; la Corte di Cassazione ha però ritenuto infondate le doglianze.
Richiamato dalla giurisprudenza e dalla Corte per definire l'istituto della continuazione (riconducibilità di più reati a un comune programma criminoso) e per distinguerlo dalla connessione teleologica.
Riferimento alla connessione teleologica: la Corte ha distinto la connessione teleologica (strumentalità tra reati) dall'istituto della continuazione, evidenziando che non coincidono e che la sola teleologia non basta a fondare la continuazione.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali che la Corte ha posto a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 28659 del 18/05/2017
Principio giurisprudenziale utilizzato dalla Corte: per il riconoscimento della continuazione è necessaria una verifica approfondita di molteplici indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità, programmazione), non potendo fondarsi la continuazione su singoli indici isolati quando i reati successivi siano frutto di determinazione estemporanea.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017 e Sez. 1, n. 12357 del 17/03/2006
Decisioni citate a sostegno del principio che l'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, purché emergano elementi finalistici unificanti; tuttavia la Corte ha valutato che tali condizioni non ricorressero nel caso di specie.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede un'accertamento complessivo e motivato di molteplici indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive, sistematicità e programmazione).
- La mera coincidenza temporale o la partecipazione degli stessi autori non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea o contingente.
- La connessione teleologica (strumentalità di un reato rispetto a un altro) non equivale automaticamente alla continuazione: sono istituti distinti e richiedono valutazioni diverse.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono risultare 'neutre' rispetto al riconoscimento della continuazione se non dimostrano una matrice criminosa comune o una programmazione preventiva dei reati.
- In sede di rinvio il giudice deve colmare specificamente le lacune argomentative indicate dalla Cassazione precedente e motivare puntualmente perché gli elementi proposti dalla difesa non provano la sussistenza della continuazione.
- Se la necessità di commettere un reato (es. rapina) deriva da una situazione contingente e successiva all'adesione a un'associazione dedita ad altra tipologia di reati (es. narcotraffico), ciò tende ad escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso unitario.
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