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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26802/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Napoli lamentando violazione dell'art. 627, comma 3, cod. pen. e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo (capo A) e la rapina già giudicata con sentenza irrevocabile. La difesa sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso desumibile da: 1) coincidenza temporale delle condotte (spaccio agosto 2014-aprile 2015 e rapina del 9/10/2014); 2) coincidenza di alcuni esecutori della rapina con gli imputati del procedimento associativo; 3) la causale (la rapina sarebbe stata posta in essere per pagare un debito di 700 euro verso il capo dell'associazione, Antonio De Lucia); 4) interdipendenza probatoria, avendo dichiarato il collaboratore di giustizia elementi utilizzati in entrambi i procedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio in sede di rinvio, abbia colmato le lacune argomentative segnalate dalla sentenza rescindente e abbia correttamente motivato il mancato riconoscimento della continuazione: la rapina è stata ritenuta evento contingente e successivo all'adesione al sodalizio, determinato da una necessità economica autonoma (il pagamento dei 700 euro) e non programmato come parte del disegno criminoso dell'associazione dedita al narcotraffico. La Corte ha inoltre considerato neutre le dichiarazioni del collaboratore nella prospettiva della continuità delle fattispecie e ha ribadito i criteri giurisprudenziali per riconoscere la continuazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati; rimangono confermate le pene rideterminate in sede di appello (es.: Razza: anni 6 di reclusione; Rivetti: pena confermata in precedenza di 7 anni e 10 mesi) e a carico di ciascun ricorrente è stato posto l'onere delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma sostanziale richiamata perché il capo relativo al traffico di stupefacenti era l'oggetto della responsabilità penale affermata; la decisione riguarda la responsabilità per tale reato.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo per segnalare che l'affermazione di responsabilità di taluni punti era stata dichiarata irrevocabile; il riferimento è funzionale a delimitare gli effetti del giudicato.

  • art. 627, comma 3, cod. pen.

    Norma invocata dalla difesa come violata: i ricorrenti censuravano la motivazione che avrebbe rifiutato la continuazione in contrasto con tale disposizione; la Corte di Cassazione ha però ritenuto infondate le doglianze.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza e dalla Corte per definire l'istituto della continuazione (riconducibilità di più reati a un comune programma criminoso) e per distinguerlo dalla connessione teleologica.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Riferimento alla connessione teleologica: la Corte ha distinto la connessione teleologica (strumentalità tra reati) dall'istituto della continuazione, evidenziando che non coincidono e che la sola teleologia non basta a fondare la continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali che la Corte ha posto a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 28659 del 18/05/2017

    Principio giurisprudenziale utilizzato dalla Corte: per il riconoscimento della continuazione è necessaria una verifica approfondita di molteplici indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità, sistematicità, programmazione), non potendo fondarsi la continuazione su singoli indici isolati quando i reati successivi siano frutto di determinazione estemporanea.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 17868 del 25/01/2017 e Sez. 1, n. 12357 del 17/03/2006

    Decisioni citate a sostegno del principio che l'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, purché emergano elementi finalistici unificanti; tuttavia la Corte ha valutato che tali condizioni non ricorressero nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede un'accertamento complessivo e motivato di molteplici indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità esecutive, sistematicità e programmazione).
  • La mera coincidenza temporale o la partecipazione degli stessi autori non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea o contingente.
  • La connessione teleologica (strumentalità di un reato rispetto a un altro) non equivale automaticamente alla continuazione: sono istituti distinti e richiedono valutazioni diverse.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono risultare 'neutre' rispetto al riconoscimento della continuazione se non dimostrano una matrice criminosa comune o una programmazione preventiva dei reati.
  • In sede di rinvio il giudice deve colmare specificamente le lacune argomentative indicate dalla Cassazione precedente e motivare puntualmente perché gli elementi proposti dalla difesa non provano la sussistenza della continuazione.
  • Se la necessità di commettere un reato (es. rapina) deriva da una situazione contingente e successiva all'adesione a un'associazione dedita ad altra tipologia di reati (es. narcotraffico), ciò tende ad escludere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso unitario.

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