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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12860/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto reclamo contro il provvedimento del Conservatore dei registri immobiliari che aveva accettato con riserva la trascrizione di una domanda giudiziale diretta ad accertare la simulazione di due contratti di cessione di immobili, apparentemente onerosi ma asseritamente dissimulanti donazioni indirette. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la richiesta di ordinare la trascrizione senza riserve, ritenendo che la domanda non rientrasse tra quelle tassativamente previste per la trascrizione ex art. 2652 n. 4 c.c. La Corte d'appello aveva poi rigettato il reclamo e condannato il reclamante alle spese. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2674 bis c.c., 113 disp. att. c.p.c., 91 e 737 ss. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sostenendo che il procedimento aveva natura di volontaria giurisdizione e quindi non consentiva la condanna di una parte soccombente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha affermato che il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore di eseguire una trascrizione ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, perché mira al regolamento dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare e non alla composizione di un conflitto tra parti. Ne consegue che non è configurabile una parte vittoriosa o soccombente e che il giudice del reclamo non aveva potere di condannare alle spese. La decisione impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, con eliminazione del capo sulle spese del giudizio di merito; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 2674 bis c.c.

    Norma richiamata dal ricorrente quale base del reclamo avverso il rifiuto o la riserva nella trascrizione, ma non è il fondamento della decisione di accoglimento, che si concentra sulla natura del procedimento e sul regime delle spese.

  • art. 113 disp. att. c.c.

    Norma richiamata in combinato con l'art. 2674 bis c.c. per il procedimento di opposizione/reclamo in materia di pubblicità immobiliare.

  • art. 91 c.p.c.

    La sua applicazione è esclusa nel procedimento in esame, perché non vi è soccombenza in un giudizio contenzioso.

  • art. 737 c.p.c. e ss.

    Richiamato per qualificare il procedimento come rientrante nella volontaria giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge sulla condanna alle spese.

  • art. 745 c.p.c.

    È la norma individuata dalla Corte come disciplina del procedimento avverso il rifiuto del conservatore di eseguire una trascrizione; il procedimento ha natura non contenziosa di volontaria giurisdizione.

  • art. 113 bis disp. att. c.c.

    Norma richiamata dalla Corte come fonte del rinvio al procedimento ex art. 745 c.p.c. in materia di pubblicità immobiliare.

  • art. 2652 n. 4 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per escludere la trascrivibilità della domanda giudiziale come formulata; sul punto la Cassazione non interviene nel merito.

  • art. 111 Cost.

    La condanna alle spese in un procedimento di volontaria giurisdizione, avendo contenuto decisorio, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Massime di principio

  • Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari di eseguire una trascrizione ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, perché riguarda il regolamento dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare e non la decisione di un conflitto tra parti.
  • Nei procedimenti di volontaria giurisdizione non è configurabile una parte vittoriosa o soccombente; pertanto non può farsi applicazione del criterio della soccombenza per la condanna alle spese.
  • Se il giudice in un procedimento di volontaria giurisdizione provvede illegittimamente sulle spese, tale statuizione ha contenuto decisorio ed è impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Quando il giudice di legittimità accerta che il giudice del reclamo non aveva potere di statuire sulle spese, deve cassare senza rinvio il capo relativo alle spese ed espungerlo dal dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniProve
RamiProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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