Cassazione Civile, Ordinanza n. 29309/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva già proposto in passato, contro il Ministero, una domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del proprio licenziamento disciplinare del 4 maggio 2011 per violazione del termine di cui all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Dopo il rigetto della sua impugnazione e della successiva revocazione contro l’ordinanza della Cassazione n. 11949/2019, ha proposto un nuovo ricorso per revocazione contro l’ordinanza n. 23790/2021, deducendo un unico motivo incentrato su asserite violazioni di norme di diritto e omissioni ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., con riferimento all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. e alla corretta qualificazione del computo dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare ex art. 55-bis, commi 1-4, d.lgs. n. 165 del 2001.
La decisione
Prima dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. La Corte ha rilevato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte e determina il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ponendo le spese a carico del rinunciante ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c. e dando atto che, per effetto dell’estinzione, non era dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come base delle censure di violazione di legge e omesso esame, ma la Corte non entra nel merito per intervenuta rinuncia
richiamato dal ricorrente come parametro della revocazione per errore di fatto/percettivo, ma non esaminato nel merito per estinzione
art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001
norma evocata quale disciplina dei termini del procedimento disciplinare pubblico e della pretesa illegittimità del licenziamento
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell’adunanza camerale
non si applica al giudizio di cassazione, sicché la mancata accettazione della rinuncia non impedisce l’estinzione
la rinuncia notificata alla controparte è sufficiente a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione
le spese sono poste a carico della parte rinunciante secondo il principio di causalità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
l’estinzione del giudizio esonera dal pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce effetti processuali anche senza accettazione della controparte, con conseguente venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione e declaratoria di estinzione.
- La disciplina dell’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione in modo da subordinare l’efficacia della rinuncia all’accettazione della parte resistente.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, le spese seguono il principio di causalità e sono poste a carico del rinunciante.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione proposti, poiché viene meno la necessità di decidere nel merito.
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