Cassazione Penale, Ordinanza n. 32239/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, deducendo un vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. In particolare, ha contestato la valutazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che non fosse adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. La Corte di cassazione rileva però che il giudice di merito aveva già dato una motivazione specifica e non illogica, richiamando la gravità complessiva della condotta, la non trascurabile quantità di droga detenuta, i numerosi e recenti precedenti anche specifici e l'assenza di ravvedimento; il ricorso non muoveva censure specifiche a tali argomenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato di detenzione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità; la Corte non entra nel merito della contestazione sostanziale, perché il ricorso riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
norma richiamata tra i reati per i quali la condanna è stata confermata in appello; non oggetto di specifica censura in cassazione.
norme richiamate tra i reati per i quali la condanna è stata confermata in appello; non oggetto di specifica censura in cassazione.
parametro di valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche; il giudice di merito deve dar conto degli elementi ritenuti preponderanti.
implicito fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o si risolva in arbitrio.
- Ai fini della legittimità del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che la sentenza di merito indichi, anche per relationem, gli elementi valorizzati ai sensi dell'art. 133 c.p., purché siano concreti e non apodittici.
- Non è sufficiente, per ottenere l'annullamento in cassazione, una censura generica al trattamento sanzionatorio se non si confronta specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
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