Cassazione Penale, Ordinanza n. 32196/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, possesso o fabbricazione di documenti di identificazione falsi e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Con il ricorso ha dedotto vizi di motivazione, sostenendo: 1) l'erronea configurabilità del delitto di resistenza, assumendo che la propria condotta si sarebbe limitata alla fuga; 2) l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché dai fatti emergeva una reazione fisica antagonista agli operatori di polizia intervenuti per arrestarlo in esecuzione di un ordine di carcerazione, e il secondo non consentito perché la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sul trattamento sanzionatorio e la pena era comunque inferiore al medio edittale, mentre il ricorso si risolveva in una non proponibile rivalutazione del merito.
Norme richiamate
Integra il reato non solo la mera fuga, ma una condotta di opposizione fisica e antagonista agli operatori di polizia impegnati nell'esecuzione dell'arresto o di altro atto dovuto.
Norma richiamata tra i reati per cui la condanna è stata confermata; il testo non ne approfondisce la portata.
Norma richiamata tra i reati per cui la condanna è stata confermata; il testo non ne approfondisce la portata.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi prospettati tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in cassazione e, quanto alla pena, mancava una critica specifica a fronte di una motivazione ritenuta adeguata.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa del ricorrente.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di resistenza a pubblico ufficiale, la mera fuga non basta a escludere il reato quando sia accompagnata da una condotta fisica di opposizione agli operanti che tentano di eseguire un arresto o altro atto doveroso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata abbia già reso una motivazione congrua e non illogica.
- La censura sulla pena è scrutinabile solo se la determinazione sanzionatoria sia sorretta da motivazione mancante o del tutto inadeguata, soprattutto quando la pena irrogata sia significativamente contenuta rispetto al medio edittale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32193/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32194/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32195/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32197/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32199/2025 del 29/09/2025
- ordinanza_penale · 29 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32201/2025 del 29/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →