Cassazione Penale, Ordinanza n. 32195/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, censurando in particolare il diniego delle attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sul trattamento sanzionatorio fosse congrua e non sindacabile in sede di legittimità, poiché il giudice di merito aveva valutato gli elementi ex art. 133 c.p. e la pena inflitta era ampiamente inferiore al medio edittale, sicché non era necessaria una motivazione particolarmente analitica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice richiamata come titolo di condanna per il delitto contestato
art. 582 c.p.
norma richiamata per il reato di lesioni personali
art. 585 c.p.
norma richiamata per la circostanza aggravante delle lesioni
art. 133 c.p.
criteri di cui il giudice di merito deve tener conto nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio e di attenuanti generiche, la motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica, contraddittoria o arbitraria; è sufficiente che dia conto, anche per relationem, degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena rientra nel giudizio di fatto del giudice di merito; una motivazione specifica e particolarmente analitica è richiesta solo quando la pena si discosti in modo significativo dal minimo o dal medio edittale, mentre non è necessaria se la pena irrogata è contenuta entro limiti non eccedenti.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura di merito degli elementi di valutazione già esaminati dal giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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