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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32199/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, censurando in particolare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, soprattutto quanto alla condotta successiva al reato e alla valorizzazione delle modalità e circostanze del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero un apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della Corte territoriale specifica e non manifestamente illogica sul diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata come base della condanna per la fattispecie di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 337 c.p.

    Norma richiamata come ulteriore titolo di reato oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito che ne aveva negato l'applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • La censura sul diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile in cassazione quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito, specie se il giudice di merito ha reso una motivazione specifica e non manifestamente illogica.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle modalità della condotta e sulle circostanze del fatto, se la motivazione impugnata è logicamente coerente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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