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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32194/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. In ricorso ha dedotto: 1) la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in relazione al delitto di oltraggio; 2) il diniego della particolare tenuità del fatto; 3) il diniego delle attenuanti generiche; 4) l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza di primo grado, come rilevato anche in appello, aveva già dato conto dell'oggettiva offensività delle frasi rivolte agli operatori di polizia giudiziaria; inoltre ha rilevato che la censura era comunque priva di interesse, poiché per tale reato non era stato applicato alcun aumento di pena. Gli altri motivi sono stati giudicati meramente di merito e non supportati da specifici argomenti idonei a confutare la motivazione resa dai giudici di merito, che la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali la condanna è stata confermata in appello.

  • artt. 582-585 c.p.

    Richiamati come uno dei reati per i quali la condanna è stata confermata in appello.

  • art. 341-bis c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali la condanna è stata confermata in appello; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva già motivato sull'offensività delle espressioni rivolte agli operatori di p.g.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dal ricorrente per ottenere la particolare tenuità del fatto; il diniego è stato ritenuto non sindacabile perché censurato solo in fatto e senza adeguata confutazione della motivazione di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Implicitamente richiamato quale base normativa delle attenuanti generiche, il cui diniego è stato contestato ma ritenuto insindacabile in quanto sorretto da motivazione di merito non specificamente confutata.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 337 c.p.p.

    Non citato nel testo; non presente.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato nel testo; non presente.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che qui è stata esclusa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che deduce la nullità per omessa motivazione quando dagli atti di merito risulti comunque una puntuale valutazione dell'elemento offensivo della condotta.
  • La censura è priva di interesse quando investe un capo di imputazione che non ha inciso in concreto sul trattamento sanzionatorio, come nel caso in cui non sia stato applicato alcun aumento di pena per quel reato.
  • I motivi che si risolvono in una mera rilettura del fatto o in una diversa valutazione del merito sono inammissibili se non accompagnati da specifiche confutazioni della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua di merito, non è censurabile in cassazione attraverso doglianze generiche o meramente fattuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioniImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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