Cassazione Penale, Ordinanza n. 32197/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, deducendo: 1) violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; 2) erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) erroneo computo della recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici: il primo era una mera espressione di dissenso, mentre gli altri non si confrontavano criticamente con la motivazione di appello e tendevano a proporre una diversa lettura di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come oggetto della contestazione e della censura sulla configurabilità del reato.
Norme incriminatrici richiamate per il delitto di lesioni personali, confermato in appello.
Invocato dal ricorrente per sostenere la particolare tenuità del fatto, ma la doglianza è stata giudicata generica e non confrontata con la motivazione di merito.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere la sanzione accessoria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di un dissenso valutativo o di una diversa lettura del fatto è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- La censura che si limita ad affermare l'erroneità della decisione senza indicare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale specifico è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La doglianza sul diniego della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con gli argomenti spesi dal giudice di merito; in mancanza, essa si risolve in una critica di merito non scrutinabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa dell'inammissibilità.
Come è indicizzato
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