Cassazione Penale, Ordinanza n. 32193/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza/sentenza della Corte d'appello che, aderendo a un concordato ex art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e aggravante correlata. Nel ricorso per cassazione ha dedotto l'assenza di motivazione sulla mancata verifica dell'esistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto però che, contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del contenuto della decisione rispetto all'accordo; non è invece ammissibile la doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché il giudice d'appello, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, non è tenuto a una specifica motivazione sul punto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il motivo proposto non rientra tra quelli consentiti contro la sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi in appello ex art. 599-bis c.p.p., essendo estranea al perimetro devolutivo residuo la censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen.
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per motivi attinenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo.
cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen.
La mancata motivazione sul mancato proscioglimento immediato non è censurabile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile
La Corte procede con il rito previsto per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585, cod. pen.
Reato oggetto della condanna rideterminata in appello.
delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585, cod. pen.
Reato oggetto della condanna rideterminata in appello.
delitti di cui agli artt. 337, 582 e 585, cod. pen.
Aggravante contestata e ricompresa nella decisione oggetto di ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per il criterio di condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di appello resa a seguito di concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo.
- La rinuncia ai motivi di appello restringe l'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado ai soli profili non rinunciati; ne consegue che non è dovuta una specifica motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. oltre quel perimetro.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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