Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29226/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce in un giudizio di ottemperanza tributaria promosso dal contribuente per dare esecuzione a un giudicato favorevole. La Commissione tributaria regionale, accogliendo il ricorso in riassunzione, aveva compensato parzialmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di ottemperanza, limitatamente ai compensi, richiamando la peculiarità della questione di merito e la novità della questione di rito relativa all'applicazione, nel giudizio di rinvio in sede di ottemperanza, dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992, con riferimento anche a 'giusti motivi'. Il contribuente ha impugnato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 92 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la compensazione fosse sorretta da motivazione non consentita dalla disciplina applicabile e comunque troppo generica. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso incidentale lamentando, a sua volta, la violazione delle norme sulle spese, assumendo che l'esiguità del credito (euro 27,07) integrasse gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese e che il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto integralmente le spese di legittimità al contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del contribuente, ritenendo illegittima e insufficiente la motivazione con cui il giudice tributario aveva disposto la compensazione parziale delle spese. In particolare, ha osservato che nel processo tributario la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; inoltre, la mera evocazione di 'giusti motivi' è inidonea, perché espressione non più prevista dalla disciplina vigente ratione temporis. La Corte ha ritenuto generico anche il riferimento alla peculiarità della questione di merito e alla semplice novità della questione processuale, precisando che la novità rilevante ai fini della compensazione richiede una oggettiva e marcata incertezza, non una mera assenza di precedenti. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile, poiché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice e, comunque, il rilievo sull'esiguità del credito non poteva fondare la censura nei termini prospettati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al ricorso principale e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale dedotta dal ricorrente a sostegno del vizio della motivazione sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è consentita, nella formulazione applicabile, in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti; non sono più sufficienti i generici 'giusti motivi'.

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali impone che anche la decisione di compensare le spese sia sorretta da motivazione esplicita e specifica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate per la insufficienza della motivazione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Utilizzato come parametro dei vizi dedotti nei ricorsi principale e incidentale.

  • art. 24 Cost.

    L'immotivata compensazione delle spese può incidere sul concreto esercizio del diritto di difesa quando l'importo delle spese sia tale da vanificare il pregiudizio economico che la parte intende evitare.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La questione della sua applicazione nel giudizio di rinvio in sede di ottemperanza è stata indicata dal giudice di merito come tema nuovo, ma la Corte ha ritenuto tale riferimento non sufficiente a giustificare la compensazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica all'Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    Ha reso vigente la nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis ai processi introdotti dopo il termine previsto dalla norma transitoria.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non consentiva la compensazione in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni anche in caso di soccombenza totale; ha chiarito che la 'novità' rilevante richiede oggettiva e marcata incertezza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo nei casi previsti dalla legge e richiede una motivazione espressa, specifica e riferita a circostanze concrete della controversia.
  • La formula dei 'giusti motivi' non è sufficiente dopo la riforma dell'art. 92 c.p.c.; il giudice deve ancorare la compensazione a soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento giurisprudenziale o ad altre gravi ed eccezionali ragioni, se ammissibili nel regime applicabile.
  • La mera novità di una questione processuale non basta di per sé a giustificare la compensazione: occorre una reale situazione di oggettiva incertezza, non la semplice assenza di precedenti.
  • Anche la statuizione sulle spese è censurabile per difetto di motivazione quando il giudice si limiti a formule generiche o ad affermazioni non riconducibili ai criteri legali di compensazione.
  • L'esiguità del credito o della pretesa controversa non integra automaticamente una grave ed eccezionale ragione di compensazione e, in ogni caso, la relativa valutazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei limiti della legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.