Cassazione Civile, Ordinanza n. 17759/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia trae origine da un lungo giudizio relativo all'occupazione di una porzione di suolo comunale e alla disciplina dell'accessione invertita ex art. 938 c.c. In una precedente fase il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano affrontato la domanda del Comune di revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c. e, in sede di rinvio, la quantificazione di quanto dovuto dal costruttore al proprietario del suolo: doppio del valore della superficie occupata, rivalutazione monetaria e interessi, oltre al risarcimento del danno. Nel giudizio definito con la sentenza impugnata il Comune chiedeva che il danno fosse liquidato in misura corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno, assumendo che dovesse essere valorizzata l'intera superficie del lotto secondo il valore attribuito dal precedente giudice di merito. Il resistente contestava la pretesa e chiedeva, in subordine, una liquidazione simbolica o equitativa. Il ricorso per cassazione era articolato in due motivi: con il primo il Comune deduceva nullità della sentenza o omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso il danno ulteriore limitandosi a valorizzare solo la parte edificata e non l'intero compendio; con il secondo denunciava violazione delle regole sulle spese di lite, contestando la compensazione disposta dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha osservato che la Corte territoriale aveva già motivatamente distinto il valore della porzione edificata da quello del restante terreno, qualificando quest'ultimo come area non edificabile soggetta a vincoli e di scarsa fruibilità; quanto al danno ulteriore, ha rilevato che esso, nella prospettiva dell'art. 938 c.c., richiede la prova della perdita di valore del suolo residuo o della sua ridotta utilizzabilità, prova che il Comune non aveva allegato né dimostrato. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la regolazione delle spese, richiamando il principio per cui l'accoglimento soltanto parziale di una domanda unica non integra reciproca soccombenza, potendo al più fondare la compensazione nei limiti di legge. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di revocazione proposta in precedenza; nel giudizio di legittimità non è oggetto di autonoma censura decisiva
la norma consente l'attribuzione della proprietà della parte di fondo occupata al costruttore in buona fede, con obbligo di pagare il doppio del valore dell'area e il risarcimento dei danni al proprietario originario
invocato per denunciare nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della decisione impugnata era sufficiente e coerente
richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza
richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché non confrontato con la ratio decidendi
richiamato dal ricorrente per sostenere la liquidazione del danno secondo perdita subita e mancato guadagno
richiamato per contestare la condanna alle spese, ma la Corte ha escluso la violazione
richiamato per censurare la compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che la reciproca soccombenza richiede presupposti specifici
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
indicato come norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura per omesso esame o nullità della motivazione non è fondata se la decisione impugnata ha già spiegato in modo coerente le ragioni della diversa valorizzazione dei beni o delle porzioni di bene in contestazione, e il ricorso non si confronta specificamente con tale ratio.
- In tema di accessione invertita ex art. 938 c.c., l'indennità pari al doppio del valore della superficie occupata non esaurisce necessariamente ogni profilo risarcitorio: l'ulteriore danno deve essere allegato e provato con riferimento alla concreta perdita di valore o alla ridotta utilizzabilità del suolo residuo.
- La determinazione del valore dell'area ai fini dell'art. 938 c.c. può legittimamente differenziare tra porzione effettivamente edificata e restante terreno, se la diversa destinazione e le caratteristiche oggettive del fondo lo giustificano.
- Il danno ulteriore non può essere liquidato in via automatica o sulla sola base della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; resta necessario che la parte alleghi i fatti costitutivi del pregiudizio e ne fornisca prova.
- Ai fini delle spese processuali, la reciproca soccombenza non si configura per il solo accoglimento parziale di una domanda unica, ma richiede una pluralità di domande contrapposte o un'ipotesi di domanda articolata in più capi con accoglimento solo parziale; in difetto, la compensazione è possibile solo nei limiti consentiti dalla legge.
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