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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38197/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto/outsourcing per la gestione del sistema informatico di un ente locale, aggiudicato nel 2004 e con durata fino al 31 dicembre 2008. La società affidataria aveva ottenuto in primo grado la condanna dell’ente al pagamento di canoni per i mesi di gennaio e febbraio 2008, oltre interessi moratori. In appello l’ente contestava il credito e la società proponeva appello incidentale, chiedendo la risoluzione per inadempimento e il pagamento dei canoni scaduti, anche in misura maggiore per effetto di forniture extra-contrattuali, nonché il risarcimento del danno da mancato guadagno e da investimenti sostenuti. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale. In cassazione la società affidataria deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 99, 183 c.p.c. e 1453 c.c., sostenendo che la domanda di pagamento dei canoni successivi alla domanda giudiziale non fosse nuova e fosse ammissibile anche nel contesto di un contratto atipico di outsourcing; 2) violazione degli artt. 1223, 1226, 1453, 1591, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., per avere la Corte escluso la prova del lucro cessante; 3) nullità per violazione degli artt. 342, 343 e 112 c.p.c. e 1226 c.c., per avere ritenuto carente di specificità il motivo di appello sul danno da mancato guadagno; 4) violazione degli artt. 1223, 1226, 2727, 2729 c.c., 115, 116 e 2697 c.c., per non avere considerato la liquidazione equitativa e la prova presuntiva del danno; 5) nullità per omessa/apparente motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per non avere valorizzato la natura atipica del contratto e il danno derivante dai canoni a scadere e dalla mancata restituzione dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurata una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la declaratoria di inammissibilità del maggior canone mensile per novità della domanda e per difetto di prova scritta delle variazioni invocate. Inoltre ha rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, perché non era stata trascritta integralmente la domanda introduttiva né le conclusioni rilevanti. Quanto alle censure sul risarcimento del lucro cessante, la Corte ha affermato che i motivi erano inammissibili perché si limitavano a sovrapporre una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione di merito, che aveva fondato il rigetto anche sul difetto di allegazione del mancato guadagno, inteso come differenza tra canoni e costi d’impresa. Ha poi ribadito che la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno e che in sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile solo nei limiti del vizio di sussunzione, non dedotto. Infine ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione esistente, lineare e comprensibile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con tutte le rationes decidendi.

  • art. 99 c.p.c.

    Invocato con riferimento alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla proposizione della domanda, senza accoglimento.

  • art. 183 c.p.c.

    Usato per sostenere che la domanda fosse stata specificata/precisata in corso di causa; la Corte ha escluso che ciò bastasse a superare il rilievo di novità.

  • art. 1453 c.c.

    La Corte ha ribadito che, dopo la domanda di risoluzione, non può essere chiesto l’adempimento per le prestazioni successive, ma ha comunque fondato l’inammissibilità anche sulla novità della domanda non censurata.

  • art. 345 c.p.c.

    È stato applicato per dichiarare inammissibile la documentazione nuova prodotta in appello dall’ente, non essendo dimostrata la sua indispensabilità.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per il principio di risarcibilità del danno-conseguenza, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché generiche e non confrontate con la motivazione di merito.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è stata ritenuta possibile solo se il danno sia già provato nella sua esistenza e, almeno, nella sua consistenza materiale.

  • art. 1591 c.c.

    Citate nel motivo come norme sul risarcimento da ritardata restituzione, ma senza incidenza decisoria favorevole alla ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ha escluso che fosse stato alterato, poiché il problema era l’insufficienza di allegazione/prova del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha chiarito che la doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse violazione di legge, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato contro la declaratoria di genericità dell’appello, ma senza esito favorevole.

  • art. 343 c.p.c.

    Citate nel motivo sull’appello incidentale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2727 c.c.

    La Corte ha ricordato che la censura sulle presunzioni è ammissibile solo se si denuncia un vero vizio di sussunzione.

  • art. 2729 c.c.

    Come per l’art. 2727 c.c., è stato escluso il vizio dedotto perché la ricorrente non aveva contestato il corretto percorso di sussunzione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta esistente e non apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per lamentare carenza motivazionale, censura respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma di modifica richiamata per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque non può essere accolto se non vengono specificamente censurate tutte le ragioni che sorreggono la decisione.
  • Nel giudizio di cassazione è indispensabile il rispetto dell’onere di autosufficienza: per contestare l’interpretazione della domanda o l’errore processuale occorre trascrivere in modo completo gli atti rilevanti, almeno nella parte necessaria a consentire il controllo della Corte.
  • La domanda di adempimento non può essere proposta, dopo la domanda di risoluzione, per le prestazioni successive alla domanda giudiziale; in ogni caso, la diversa qualificazione del rapporto non consente di superare una autonoma ratio di novità della domanda non adeguatamente censurata.
  • Il risarcimento del lucro cessante richiede non solo l’allegazione della mancata percezione del corrispettivo, ma anche l’allegazione e, nei limiti del possibile, la prova della differenza tra ricavi e costi, cioè dell’effettivo mancato guadagno.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone che siano già provate l’esistenza del pregiudizio e almeno la sua consistenza materiale; non può sostituire integralmente l’onere di allegazione e prova sul fatto dannoso.
  • In sede di legittimità, la violazione delle norme sulle presunzioni è censurabile solo se il giudice di merito abbia errato nella sussunzione del fatto accertato nella fattispecie normativa, non quando si chieda semplicemente una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può servire a ottenere un riesame del merito, essendo sindacabile in cassazione solo l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva di una reale giustificazione logica o presenti argomentazioni incomprensibili o inconciliabili; non basta che la motivazione sia ritenuta insufficiente dalla parte.
  • I motivi di appello e di ricorso per cassazione devono indicare specificamente i passaggi della decisione contestati e le ragioni di diritto della censura; la mera riproposizione delle tesi già svolte in merito è insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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