Cassazione Civile, Ordinanza n. 16201/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d’acqua provenienti da un appartamento ubicato in un edificio condominiale: alcuni proprietari di un’unità immobiliare adibita a residenza estiva agivano per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il convenuto chiamava in causa il soggetto che, con scrittura privata, si era obbligato ad acquistare l’immobile e a tenerlo indenne da eventuali giudizi promossi dal condominio o dai condomini fino al rogito. In primo grado la domanda risarcitoria veniva accolta solo in parte e il soggetto chiamato in manleva veniva condannato a rifondere al venditore quanto pagato agli attori. In appello veniva confermata la decisione, ritenendosi operante la clausola di manleva e ritenendo altresì accertata, con efficacia di giudicato interno, la qualità di custode del ricorrente ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare: l’assenza di prova della fuoriuscita d’acqua dall’immobile da lui in uso; la mancata immediata denuncia del danno; l’incertezza sulla data dell’evento lesivo, decisiva per individuare chi fosse custode al momento del fatto; e l’errore nel gravarlo di responsabilità per un danno verificatosi prima dell’acquisto, trattandosi di responsabilità personale e non di obbligazione propter rem.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva affermato il formarsi del giudicato interno sulla qualità di custode del ricorrente. Poiché tale statuizione era ormai coperta da giudicato, la censura sulla necessità di accertare la data dell’evento per individuare il custode risultava priva di incidenza decisiva. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, dando inoltre atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente lo invocava per denunciare omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha escluso la decisività della censura perché non si confrontava con il giudicato interno sulla qualità di custode.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
richiamato per qualificare la responsabilità da cosa in custodia e per ribadire che, in presenza di più avvicendamenti nella titolarità/possesso, occorre individuare il custode al momento del fatto; nel caso concreto, però, tale punto era ormai coperto da giudicato interno.
citato solo incidentalmente nella sentenza d’appello, quale possibile profilo di nullità della clausola di manleva se qualificata come clausola vessatoria non specificamente approvata; il tema non è stato deciso in cassazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decisiva della sentenza impugnata, specialmente se questa si fonda su una statuizione coperta da giudicato interno.
- In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., quando vi siano più passaggi di proprietà o di possesso, la data dell’evento dannoso è rilevante per individuare il custode tenuto al risarcimento; tuttavia, se la qualità di custode è già passata in giudicato, tale accertamento non può più essere rimesso in discussione.
- La deduzione di un vizio di omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c. non è autosufficiente se non dimostra l’effettiva incidenza della pretesa omissione sulla statuizione finale impugnata.
- Il giudicato interno preclude in cassazione la contestazione di un presupposto di fatto o di diritto che sia stato definitivamente accertato nel merito e non più specificamente impugnato.
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