Cassazione Civile, Ordinanza n. 33620/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina dall'azione risarcitoria proposta dalla società assicurativa in liquidazione coatta amministrativa contro i propri ex amministratori e sindaci, per danni asseritamente cagionati da mala gestio negli anni 1996-1997. Nei gradi di merito l'ex amministratore ricorrente è stato condannato, in solido con altri convenuti, al risarcimento del danno. In cassazione egli ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2393 e 2394 c.c. in relazione alla prescrizione, sostenendo che l'azione dei creditori sociali fosse prescritta perché l'insolvenza della società assicurativa era conoscibile già nel 1996 o comunque nel 1997, anche in ragione delle ispezioni ISVAP; 2) violazione degli artt. 2393, 2394 e 2423 c.c., contestando la responsabilità nella redazione del bilancio 1996, in particolare la mancata svalutazione di un credito verso HEI, sul rilievo che vi fossero una certificazione della società di revisione e un parere legale favorevole; 3) violazione degli artt. 2393 e 2394 c.c. in relazione all'art. 2449 c.c. ante riforma, sostenendo che l'acquisto di un terreno non sarebbe stato illegittimo o dannoso e censurando l'inammissibilità del motivo di appello; 4) violazione degli artt. 2393 e 2394 c.c. in relazione agli artt. 2056 e 1223 c.c., contestando sia il criterio di quantificazione del danno sia il mancato depuramento dell'importo delle somme riconducibili alle transazioni concluse con altri convenuti. Un ricorso incidentale di un terzo chiamato in garanzia, relativo al regime delle spese tra chiamante e chiamato, è stato dichiarato inammissibile per novità della questione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'ex amministratore e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del terzo chiamato. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione perché, ai fini dell'art. 2394 c.c., la decorrenza si collega al momento in cui l'insufficienza patrimoniale sia oggettivamente percepibile dai creditori, e nella specie la prova di una percepibilità anteriore alla liquidazione coatta non era stata data; le comunicazioni dell'ISVAP avevano rilievo meramente endosocietario. Ha reputato inammissibili le censure sulla violazione di legge in materia di bilancio e di fatto, perché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove. Ha ritenuto inammissibile anche il motivo sull'acquisto del terreno, sia per difetto di autosufficienza sia perché non era stata adeguatamente confutata la compatibilità dell'operazione con lo scopo liquidatorio dopo la perdita integrale del capitale sociale. Ha infine respinto la doglianza sul quantum del danno, osservando che essa tendeva a una nuova valutazione di merito e che la questione delle transazioni presupponeva accertamenti fattuali non compiuti in sede di legittimità. Il terzo chiamato in garanzia ha visto dichiarato inammissibile il proprio ricorso incidentale perché introduceva per la prima volta in cassazione la diversa tesi del principio di causalità per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'azione sociale di responsabilità, nel testo anteriore alla riforma del 2003.
L'azione dei creditori sociali decorre da quando l'insufficienza del patrimonio sociale sia oggettivamente percepibile dai creditori; in via presuntiva ciò coincide con l'assoggettamento a procedura concorsuale, salvo prova contraria.
art. 146 l.f.
Richiamato nel motivo di ricorso in collegamento con la disciplina della prescrizione e della procedura concorsuale.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per l'azione ex art. 2394 c.c. assume rilievo la conoscibilità oggettiva dell'insufficienza patrimoniale.
La nozione di insufficienza patrimoniale si collega alla garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio sociale.
Richiamato nel motivo sulla correttezza del bilancio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto.
Richiamato per affermare che i valori di bilancio possono non coincidere con quelli di mercato.
Nel testo anteriore alla riforma, imponeva agli amministratori di convocare l'assemblea al verificarsi della riduzione del capitale sotto il minimo legale.
Nel testo anteriore alla riforma, vietava nuove operazioni dopo lo scioglimento della società; l'acquisto immobiliare è stato ritenuto incompatibile con lo scopo liquidatorio.
Richiamato nel motivo sul danno, ma la censura è stata giudicata inammissibile perché volta a contestare il merito della liquidazione.
Richiamato per la determinazione del danno risarcibile, senza che la Corte ravvisasse un errore di diritto nella liquidazione operata.
La condanna alle spese segue la soccombenza; il principio è anche richiamato con riferimento alla soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere.
Richiamato dal ricorrente incidentale a proposito della chiamata in garanzia e del regime delle spese.
La rinuncia agli atti comporta, salvo diverso accordo, il rimborso delle spese; nel caso concreto la questione è stata però ritenuta nuova in cassazione.
Richiamato per l'illustrazione con memoria del ricorso principale.
Richiamato per tipologia dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra violazione di legge e vizio di motivazione nei limiti consentiti.
Richiamato per l'onere di specificità del motivo di ricorso.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di azione di responsabilità esercitata dai creditori sociali, la prescrizione decorre da quando l'insufficienza del patrimonio sociale sia oggettivamente percepibile dai creditori; in via presuntiva tale momento coincide con l'apertura della procedura concorsuale, salvo che chi eccepisce una decorrenza anteriore provi specifici elementi oggettivi di conoscibilità.
- La mera esistenza di controlli o rilievi endosocietari di un'autorità di vigilanza non è di per sé sufficiente a rendere conoscibile ai creditori la reale insufficienza patrimoniale della società, se tali atti non si traducano in una percepibilità esterna del deficit.
- Nei ricorsi per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti; le censure che attaccano la ricognizione della fattispecie concreta sono inammissibili se mascherate da violazione di legge.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nel regime applicabile, riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non le questioni giuridiche o le argomentazioni difensive; la motivazione è apparente solo quando non consente di individuare l'iter logico della decisione.
- Dopo la perdita integrale del capitale sociale e lo scioglimento della società, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni estranee alla liquidazione; gli acquisti non giustificati dalle esigenze conservative o liquidatorie possono integrare fonte di responsabilità.
- In tema di spese processuali, la questione del criterio di riparto tra soccombenza e causalità deve essere dedotta tempestivamente nei gradi di merito; in cassazione non è proponibile per la prima volta un diverso fondamento della condanna alle spese.
- L'eventuale incidenza di transazioni intervenute con alcuni condebitori solidali sul quantum risarcitorio deve essere supportata da allegazioni e prova specifiche; in sede di legittimità non è consentito sollecitare un nuovo accertamento fattuale sul contenuto di tali accordi.
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