Cassazione Civile, Ordinanza n. 19536/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per il 2013, con cui l'Ufficio ha riqualificato come operazioni esenti, e non escluse, i riaddebiti effettuati dalla società ai concessionari per i premi relativi a polizze "perdite pecuniarie", recuperando IVA detratta per effetto della diversa incidenza sul pro-rata. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che si trattasse di meri rimborsi di anticipazioni effettuate in nome e per conto dei clienti, quindi escluse dalla base imponibile IVA. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR Lombardia aveva confermato, respingendo anche l'appello incidentale sulla motivazione dell'avviso. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 1742 c.c., sostenendo che le somme non erano mere partite di giro ma costituivano componenti di un servizio accessorio all'attività di agenzia assicurativa, e quindi rientravano nel regime di esenzione IVA ex art. 10 d.P.R. 633/1972. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato per difetto di motivazione dell'avviso, ritenuto però assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della CTR. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle somme come rimborsi di anticipazioni effettuate in nome e per conto dei concessionari, quindi escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 633/1972. Ha inoltre osservato che nel caso concreto esistono due rapporti distinti e autonomi: un rapporto di agenzia assicurativa con la compagnia, remunerato da provvigioni esenti, e un rapporto di servizi con i concessionari, nel quale l'anticipazione dei premi è svolta in base a mandato con rappresentanza. Ne è conseguito che il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato esaminato come vera doglianza in diritto e non come richiesta di riesame del merito.
art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972
I rimborsi di anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte costituiscono somme escluse dalla base imponibile IVA, in quanto mere partite di giro e non corrispettivi.
art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Le operazioni di assicurazione e le prestazioni di servizi relative rese dai mediatori/intermediari sono esenti, ma l'esenzione va applicata restrittivamente e solo alle attività che presentino effettivamente natura assicurativa o intermediazione assicurativa.
Richiamato per qualificare il rapporto di agenzia assicurativa tra la società e la compagnia mandante, distinto dal rapporto di servizi con i concessionari.
È richiamato per il principio di spendita del nome, rilevante nel distinguere il mandato con rappresentanza dalle ipotesi in cui le somme restano mere partite di giro escluse da IVA.
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Per il mandato senza rappresentanza i servizi sono considerati prestati o ricevuti anche nei rapporti tra mandante e mandatario, con autonoma rilevanza IVA dei passaggi.
art. 13, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato per la base imponibile delle prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, che comprende anche il costo del servizio oltre la provvigione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 135, par. 1, lett. a)
Le operazioni di assicurazione e le prestazioni relative rese da mediatori e intermediari sono esenti; la nozione è autonoma e uniforme nel diritto UE, ma va interpretata restrittivamente.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 13, parte B
Richiamata quale antecedente normativo del regime di esenzione per le operazioni assicurative e per i servizi di mediazione assicurativa.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA per le operazioni assicurative e per i servizi degli intermediari vanno interpretate restrittivamente e applicate solo quando l'attività concreta presenti effettivamente i caratteri tipici dell'intermediazione assicurativa.
- Ai fini IVA occorre distinguere i rapporti contrattuali autonomi: se un soggetto svolge da un lato un'attività di agenzia assicurativa esente e, dall'altro, presta servizi diversi ai clienti, le rispettive remunerazioni e i relativi flussi economici non possono essere automaticamente confusi.
- I rimborsi di somme anticipate in nome e per conto del cliente, quando sorretti da un mandato con rappresentanza e da una effettiva spendita del nome, restano estranei alla base imponibile IVA perché non costituiscono corrispettivo di una prestazione.
- Se invece il soggetto agisce senza rappresentanza, la disciplina IVA può attrarre nella base imponibile non solo la provvigione ma anche il costo del servizio, per effetto della finzione di due prestazioni consecutive.
- La qualificazione fiscale di un'operazione dipende dalla sua sostanza economico-giuridica concreta e non dalla sola connessione funzionale con il settore assicurativo o dalla denominazione formale adottata dalle parti.
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