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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15839/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Una società locatrice aveva concesso in locazione a una società di autotrasporti una porzione di capannone. La conduttrice aveva esercitato il recesso dal contratto; la locatrice, assumendo che l'immobile fosse stato danneggiato dalla conduttrice, aveva rifiutato la riconsegna e continuato ad addebitare i canoni, ottenendo più decreti ingiuntivi poi opposti. Nei giudizi riuniti il Tribunale aveva revocato i decreti, dichiarato risolto il contratto per recesso, ritenuto illegittimo il rifiuto della riconsegna, accertato danni al capannone imputabili alla conduttrice, operato compensazione con il deposito cauzionale e condannato la locatrice a restituire il residuo. In appello entrambe le parti erano rimaste soccombenti. Nel ricorso per cassazione la locatrice deduceva, in sintesi, violazione dell'art. 1590 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse illegittimamente negato la legittimità del rifiuto di ricevere l'immobile, nonostante i danni riscontrati; la conduttrice, con ricorso incidentale, denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata valorizzazione di documenti e istanze istruttorie sui carrelli elevatori utilizzati, nonché violazione degli artt. 1590, 1362 e 1363 c.c. e delle clausole contrattuali, sostenendo che i danni non le fossero imputabili o che comunque le clausole non imponessero il ripristino nei termini ritenuti dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che entrambi i ricorsi mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso principale è stato reputato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 1590 c.c., sollecitava un terzo grado di merito e non rispettava neppure l'onere di specificità del richiamo agli atti processuali. Il ricorso incidentale è stato parimenti dichiarato inammissibile: il primo motivo utilizzava impropriamente l'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove e delle consulenze tecniche; il secondo motivo, pur formalmente dedicato agli artt. 1590, 1362 e 1363 c.c. e alle clausole contrattuali, non indicava un effettivo errore ermeneutico della sentenza impugnata, ma proponeva una lettura alternativa dei fatti e del contratto. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1590 c.c.

    La norma è richiamata come disciplina dispositiva sulla restituzione della cosa locata: il conduttore deve restituire il bene nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dall'uso conforme al contratto; la Corte afferma che le parti possono derogare convenzionalmente a tale disciplina, imponendo anche un più gravoso obbligo di ripristino.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale disposizione non può essere invocata per censurare la mera valutazione del materiale probatorio o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta un tentativo di rivalutazione delle prove e delle consulenze tecniche.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure che invocano la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale devono indicare specificamente l'errore ermeneutico; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle clausole o richiamare elementi fattuali.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione sistematica delle clausole va dedotta in modo specifico; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la lettura delle clausole contrattuali effettuata dal giudice di merito fosse coerente con il testo e non fosse validamente scalfita dalle doglianze proposte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La norma sul vizio di legittimità per violazione di legge non consente di trasformare il ricorso in un riesame del merito o delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un richiamo specifico degli atti e delle risultanze processuali su cui si fonda la censura; la mancanza di tale specificità integra ulteriore profilo di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Sono stati ravvisati i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, in applicazione della disciplina sul contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del meccanismo di aggravio del contributo unificato conseguente all'esito del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, delle prove o delle consulenze tecniche: una censura siffatta è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice non accolga una tesi di parte o ritenga non decisive determinate prove; occorre allegare un effettivo uso della decisione su fatti non provati o la mancata considerazione di prove ritualmente acquisite in modo giuridicamente rilevante.
  • L'art. 1590 c.c. ha natura dispositiva: le parti possono pattuire, in modo espresso o comunque univoco, un obbligo di restituzione più rigoroso di quello legale, anche con riferimento al ripristino dell'immobile locato.
  • Quando si denuncia la violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., il ricorso deve indicare in modo specifico quale regola interpretativa sia stata violata e per quale ragione; non basta proporre una lettura alternativa delle clausole contrattuali.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e di localizzazione degli atti processuali e delle prove richiamate; la sua mancanza comporta inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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