Cassazione Civile, Ordinanza n. 27601/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato la base imponibile della società per Ires, Irap e Iva, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili perché non di competenza o non inerenti e ricavi non dichiarati, con irrogazione di imposte, interessi e sanzioni. La società aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado e un accoglimento solo parziale in appello, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. Con i primi due denunciava, rispettivamente, l'erronea individuazione da parte della CTR del tipo di accertamento applicato e la violazione dell'art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che mancassero i presupposti per l'accertamento induttivo puro; con il terzo e il quarto motivo censurava il mancato riconoscimento di una quota di costi deducibili in proporzione ai maggiori ricavi accertati, prima in relazione all'accertamento induttivo puro e, in via gradata, anche sotto il profilo dell'accertamento analitico-induttivo. La contribuente deduceva inoltre vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mancata risposta alle specifiche censure mosse in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto. Ha rilevato che la sentenza di appello era carente di motivazione, perché non consentiva di comprendere il percorso logico seguito dal giudice regionale, il quale aveva dato conto dell'esistenza di un accertamento induttivo sui ricavi non dichiarati ma, nella motivazione, aveva richiamato solo la disciplina dell'accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, senza rispondere alle specifiche doglianze sulla sussistenza dei presupposti dell'accertamento ex art. 39, comma 2, né sulla deducibilità di una quota di costi correlata ai maggiori ricavi. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti delle questioni oggetto dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini le ragioni della contribuente in ordine al recupero a tassazione dei ricavi non dichiarati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
È richiamato come norma asseritamente violata per mancata valutazione delle risultanze e delle deduzioni di parte.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo, richiamato dalla CTR ma ritenuto non coerente con le specifiche censure e con l'impianto dell'accertamento sui ricavi non dichiarati.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento induttivo puro; la Corte rileva che le doglianze della contribuente riguardavano proprio la sussistenza dei relativi presupposti e che la CTR non vi ha risposto adeguatamente.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134
È richiamato solo per precisare che al caso si applica la precedente formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., più ampia quanto al vizio motivazionale.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione è configurabile quando la sentenza di merito non consente di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice, specie se non affronta le specifiche censure proposte con l'appello.
- Nel giudizio tributario, quando il contribuente contesta l'utilizzo dell'accertamento induttivo puro, il giudice d'appello deve verificare e motivare espressamente la sussistenza dei presupposti normativi richiesti per tale metodo di rettifica.
- Se l'accertamento si fonda su ricavi non dichiarati ricostruiti in via presuntiva, il giudice deve dare conto anche delle contestazioni relative al riconoscimento di una quota di costi correlata ai maggiori ricavi accertati, non potendo limitarsi a confermare apoditticamente l'avviso.
- L'accertamento analitico-induttivo e quello induttivo puro sono modelli distinti: il richiamo all'uno non può sostituire l'esame dei presupposti e delle conseguenze applicative dell'altro quando il motivo di appello investe specificamente questione diversa.
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