Sentenza n. 738/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 385/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 giugno 2025, con cui è stato accertato il diritto a fruire del beneficio della Carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 quale contributo alla sua formazione professionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25 e condannato l'Amministrazione all'accredito di € 2.500,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio della Carta del docente, mediante accredito di € 2.500,00 oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme riconosciute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. L'USR si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'esigibilità della pretesa; il Ministero non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, e fondato nel merito, essendo rimasto ineseguito il titolo giudiziale passato in giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice del lavoro quale fondamento del diritto al beneficio della Carta del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano, secondo il titolo esecutivo, le modalità e le funzionalità attraverso cui deve essere fruito il beneficio della Carta del docente.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione dell'azione.
- L'omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e impone all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza, la costituzione meramente formale dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'esigibilità del credito non impediscono l'accoglimento della domanda quando l'inadempimento risulti dal mancato pagamento del titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e conferendogli i poteri necessari per l'esecuzione.
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