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Sentenza

Sentenza n. 738/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 385/2025 del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 giugno 2025, con cui è stato accertato il diritto a fruire del beneficio della Carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 quale contributo alla sua formazione professionale;

Giustizia amministrativa202600234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25 e condannato l'Amministrazione all'accredito di € 2.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio della Carta del docente, mediante accredito di € 2.500,00 oltre interessi legali, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme riconosciute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. L'USR si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'esigibilità della pretesa; il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, e fondato nel merito, essendo rimasto ineseguito il titolo giudiziale passato in giudicato. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare misure sostitutive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato del giudice del lavoro quale fondamento del diritto al beneficio della Carta del docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano, secondo il titolo esecutivo, le modalità e le funzionalità attraverso cui deve essere fruito il beneficio della Carta del docente.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione dell'azione.
  • L'omessa esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e impone all'amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la costituzione meramente formale dell'amministrazione e l'assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'esigibilità del credito non impediscono l'accoglimento della domanda quando l'inadempimento risulti dal mancato pagamento del titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e conferendogli i poteri necessari per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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